Formazione addetti "ex libretti sanitari" – Chiarimenti

A seguito di voci e interpretazioni discordanti circolate in materia di obbligo formativo degli addetti del settore alimentare si precisa quanto segue.

La Legge Regionale 19/3/2013 n.2 in vigore dal 23/3/2013 non prevede più l’obbligo dei corsi “ex libretti sanitari”. L’obbligo della formazione degli addetti però permane, solo che può essere impartita dal Datore di Lavoro (OSA).

La Direzione Formazione della Regione Veneto con circolare del 15 aprile 2013 chiarisce che “la conseguenza diretta dell’entrata in vigore della legge 2/2013 è rappresentata dal fatto che il datore di lavoro decide autonomamente:

  • le modalità della formazione (in aula, in azienda, a distanza, per iscritto, a voce, con verifiche o senza, ecc.);
  • i contenuti minimi;
  • la durata;
  • l’eventuale necessità di un rinnovo, in assenza di variazioni del ciclo produttivo;
  • i requisiti del docente (nel caso in cui decida di affidare ad altri il ruolo di formatore);
  • le modalità di attestazione/registrazione”.

I contenuti della formazione devono comunque essere specifici per l’attività svolta e finalizzati soprattutto alla conoscenza dei rischi e dei pericoli esistenti nell’attività.

Le modalità di formazione devono comunque essere riportate nelle procedure di autocontrollo (piano Haccp). In caso di ispezione da parte degli organi di controllo, gli addetti alla manipolazione degli alimenti devono dimostrare di conoscere il sistema di autocontrollo adottato (piano Haccp) e di comportarsi operativamente secondo i contenuti impartiti dalla formazione dichiarata.

Gli uffici CNA sono a disposizione per approfondimenti.


 

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