Reverse Charge – La circolare dell’Agenzia delle Entrate conferma le anticipazioni della CNA – niente sanzioni fino al 27 marzo 2015

La tanto attesa circolare dell’Agenzia delle entrate sul “reverse charge” è stata emanata venerdì scorso. La circolare 27/3/2015, n.14 del l’Agenzia delle Entrate ha chiarito in concreto quali sono le prestazioni soggette al “reverse charge” nelle diverse attività, introdotte dalla Legge di Stabilità 2015, confermando praticamente per intero le interpretazioni proposte dalla CNA.

Nella circolare si chiarisce, inoltre, che vista l’incertezza nell’applicazione della norma che ha caratterizzato i primi mesi di applicazione della nuova disposizione, sono fatti salvi tutti i comportamenti adottati dai contribuenti dal 1 gennaio al 27 marzo 2015

In particolare l’Agenzia delle Entrate conferma che l’ambito di applicazione del “nuovo” reverse charge è guidato dai codici ATECO. Sono quindi soggette alla disciplina del “nuovo” reverse charge le operazioni rientranti nei codici ATECO che individuano le prestazioni di pulizia, demolizione, completamento e installazione impianti su edifici. Conseguentemente rientrano nell’applicazione del nuovo reverse charge anche le manutenzioni e riparazioni su impianti di edifici (comprese nei codici ATECO relativi all’installazione degli impianti stessi), così come richiesto da RETE IMPRESE Italia al fine di definire un ambito chiaro di applicazione della norma che consenta maggiore certezza nell’applicazione della norma stessa.

L’amministrazione finanziaria, conferma, inoltre, altre richieste proposte da CNA. Nello specifico è precisato che:

  1. il “nuovo” reverse charge non si applica alle operazioni di fornitura con posa in opera di beni,  dato che ai fini Iva queste operazioni costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizio;
  2. il reverse charge si applica anche nei rapporti consorziato/consorzio regolamentati da un rapporto di mandato senza rappresentanza, qualora il rapporto consorzio/terzo dovesse essere assoggettato a reverse charge;
  3. il “nuovo” reverse charge non si applica con riferimento alle prestazioni effettuate nei confronti di soggetti che hanno optato per la legge 398/1991.

 

Scarica la Circolare+n.+14+del+27+marzo+2015.pdf (205 download)


 

ULTIME NOTIZIE

CNA TERRITORIALE DI TREVISO

Viale della Repubblica 154
31100 Treviso
Tel: 0422.3155 - Fax: 0422.315666
Email: info@cnatreviso.it
CF 94004630268
Tutti i diritti riservati


Powered by Sixtema Spa