Modello F24 Entratel: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sulla compensazione dei crediti

L’Agenzia delle entrate ha finalmente chiarito il contesto in cui operano le limitazioni alla compensazione dei crediti nel modello F24 introdotte dalla recente manovra correttiva, fornendo anche tabelle che censiscono i codici tributo che, quando esposti a credito, impongono la presentazione della delega di pagamento modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

La disposizione, in vigore dal 24 aprile scorso, è applicata dal 1 giugno.

L’Agenzia delle Entrate aveva già escluso in via ufficiosa dall’obbligo di presentazione tramite servizi telematici gli F24 contenenti tutti codici tributi riferiti a crediti che non originano da ritenute alla fonte (es. codici tributo per recupero bonus Renzi o per recupero crediti da assistenza fiscale liquidati ai dipendenti);
Ora, con la nuova risoluzione, ha escluso dal vincolo telematico anche gli F24 che contengono crediti la cui compensazione avviene esclusivamente in modalità orizzontale, quali i crediti infra annuali derivanti da eccedenze di ritenute alla fonte (es. codice tributo 1627).

Il credito annuale che emerge dal modello 770, di cui ai codici tributo 6781 (eccedenze di ritenute di lavoro dipendente), 6782 (eccedenze di ritenute di lavoro autonomo) e 6783 (eccedenze di ritenute su redditi di capitale), sebbene sia compensabile in modalità orizzontale (anche a valere sul versamento di debiti differenti dalle ritenute alla fonte), non è menzionato nelle tabelle allegate alla risoluzione in commento.

Poiché queste tabelle regolamentano il controllo o l’uso condizionato dei crediti indicati, si può concludere che per i sostituti d’imposta, l’obbligo normativo è stato di fatto neutralizzato dal punto di vista operativo, in quanto non sono stati previsti controlli bloccanti su tutti i codici tributo ad uso di questi soggetti. Quindi, le attività legate al servizio paghe non incontrano obblighi in materia di trasmissione telematica per F24 che contengono crediti di natura fiscale.


 

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