Pensione anticipata, le domande entro il 15 luglio

La prima scadenza per la domanda di pensione anticipata scade il 15 luglio.

Si tratta di una misura sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018. Tale normativa è utile per accompagnare verso l’età pensionabile coloro che hanno compiuto almeno 63 anni di età e si trovano in almeno di una di queste situazioni:

  • sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni e sono in stato di disoccupazione;
  • sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni e assistono da almeno 6 mesi il coniuge, la persona in unione civile o un parente di primo grado, convivente, con handicap in situazione di gravità;
  • sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni e riconosciuti invalidi civili di grado almeno pari al 74%;
  • sono lavoratori dipendenti in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni, che,  svolgono da almeno sei anni, in via continuativa, una o più attività ritenute gravose.

A questi soggetti l’INPS eroga  un’indennità, un anticipo pensionistico (APE), purché  non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all’estero.

L’APE sociale viene erogata mensilmente per dodici mensilità l’anno ed è pari all’importo corrispondente a quello della rata mensile della pensione di vecchiaia calcolata al momento della domanda. Viene posto un tetto massimo mensile di 1.500 euro lordi, non soggetto a rivalutazione.

Chi è interessato deve presentare due domande:

  • la prima è finalizzata al riconoscimento delle condizioni prescritte dalla legge;
  • la seconda è la domanda di accesso all’APE sociale.

La richiesta va effettuata alla sede INPS di residenza entro il 15/7/2017, per chi già nel corso del 2017 si trova ad avere le condizioni previste dalla legge.

Per coloro che, invece, matureranno le suddette condizioni nel corso del 2018, il termine previsto è il 31/3/2018.

L’Ape sociale non è compatibile con altre forme di sostegno al reddito per disoccupazione involontaria (Naspi, mini-Aspi, Asdi, e dis-col); è invece compatibile con redditi da lavoro dipendente o da collaborazione coordinata e continuativa fino a un tetto di 8 mila euro annui oppure di 4.800 euro annui se il reddito è da lavoro autonomo.

Per qualsiasi informazione: Alessandro Gigante del Patronato CNA Epasa-Itaco: 0422.3155 e treviso@epasa-itaco.it


 

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