Con la nuova direttiva europea, le macchine devono avere il marchio CE

Dal 1° gennaio 2010 è entrata in vigore la direttiva macchine 2006/42/CE che stabilisce i nuovi requisiti essenziali per la progettazione e la fabbricazione delle macchine nel mercato europeo allo scopo di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei consumatori. Da questa data, in Europa, possono essere commercializzate esclusivamente macchine conformi alle direttive comunitarie.

La CNA provinciale ha organizzato un seminario per domani, giovedì 25 marzo, alle ore 20.30, presso la sede a Treviso (viale della Repubblica, 154), con relatore l’ingegner Cristian Marchetto. L’incontro è aperto a tutti gli associati e anche agli esterni.

La nuova direttiva, che sostituisce la precedente (98/37/CE), si applica alle macchine, alle attrezzature intercambiabili, ai componenti di sicurezza, agli accessori di sollevamento, alle catene, funi e cinghie, ai dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, alle quasi-macchine e a tutti i loro componenti. Interessa quindi un numero molto elevato di produttori e progettisti.

È volta principalmente a garantire la libera circolazione delle merci in tutti gli Stati membri e a definire un livello di sicurezza uguale per tutti gli Stati.

Serve al fabbricante, per fornirgli le indicazioni sugli aspetti di sicurezza e salute, che deve prendere in considerazione nella progettazione della macchina per salvaguardare le persone, l’ambiente e gli animali che potranno interagire con essa durante tutto il suo ciclo vitale. E serve a dare agli organismi di controllo (nominati da ogni Stato e notificati alla Commissione Europea) un riferimento univoco di valutazione della conformità della macchina sottoposta al loro esame.

Prima di immetterla sul mercato, il fabbricante deve dunque assicurarsi che la macchina ottemperi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza; che il fascicolo tecnico sia disponibile (tale fascicolo deve dimostrare che la macchina è conforme ai requisiti stabiliti dalla presente direttiva. Esso deve riguardare la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento della macchina nella misura necessaria ai fini della valutazione della conformità); che le procedure di valutazione e di conformità siano applicate; che la dichiarazione CE di conformità sia presente unitamente al marchio CE.

Il fabbricante deve inoltre garantire che venga effettuata una valutazione dei rischi per determinare gli obblighi di salute e di sicurezza che si applicano alla macchina. La macchina deve successivamente essere progettata e costruita tenendo conto dei risultati della valutazione dei rischi. Per il processo di valutazione e di riduzione dei rischi, il fabbricante ha l’obbligo di determinare i limiti della macchina, comprendenti il suo uso normale ed ogni cattivo uso ragionevolmente prevedibile; di elencare i rischi che possono derivare dall'uso della macchina e le situazioni pericolose connesse; di effettua una stima dei rischi e della loro probabilità, tenendo conto della gravità di un'eventuale ferita o di un attacco alla salute; di valutare i rischi; di eliminare i pericoli o ridurre i rischi connessi a tali pericoli applicando misure di protezione.

Insomma, la nuova direttiva macchine contiene obblighi maggiori a garanzia della salute del lavoratore e del consumatore. Essa infatti sottolinea che gli infortuni derivanti dall’utilizzo di macchine sono ancora troppo frequenti e per questo motivo rafforza gli aspetti sanzionatori applicabili.

 


 

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