RENTRI: il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti

La tracciabilità dei rifiuti è la capacità di seguire il flusso dei rifiuti dalla produzione fino al trattamento. Fino ad oggi ogni trasporto di rifiuti è stato accompagnato dai formulari di Identificazione Rifiuti (FIR) in forma cartacea. Ogni movimentazione dei rifiuti è annotata sul registro di carico e scarico che le imprese conservano in formato cartaceo presso la propria sede.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha individuato un nuovo sistema per la tracciabilità dei rifiuti con nuove procedure per la gestione digitale di registri di carico e scarico e formulari e con un nuovo strumento: il RENTRI, il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei rifiuti.

La gestione digitale porta ad una semplificazione perché i sistemi informatici degli utenti interagiscono con il RENTRI, registri e FIR sono vidimati da remoto e i documenti vengono dematerializzati e sono sempre accessibili.


Devono iscriversi al RENTRI:

  • Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti
  • Gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale
  • Gli enti e le imprese che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
  • I Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
  • Imprese, enti ed altri soggetti non rientranti in organizzazione di enti o imprese che producono rifiuti pericolosi
  • Imprese ed enti produttori iniziali con più di 10 dipendenti1 che producono rifiuti non pericolosi nell’ambito di lavorazioni:
    • industriali,
    • artigianali,
    • derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.

Possono iscriversi per operare come delegati dei produttori:

  • associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse,
  • gestore del servizio di raccolta,
  • gestore del circuito organizzato di raccolta di cui all’art. 183, c. 1, lettera pp) del d.lgs. 152/2006. I delegati possono adempiere, per conto dei produttori, agli obblighi di cui al titolo III del D.M. 59/2023 ovvero all’iscrizione e la trasmissione dei dati.

Quando bisogna effettuare l’iscrizione al RENTRI:

Il regolamento è entrato in vigore il 16/06/2023. Da quella data ed entro il 13.02.2025 devono effettuare l’iscrizione al RENTRI:

  • Impianti di trattamento rifiuti
  • Trasportatori di rifiuti
  • Commercianti/intermediari di rifiuti
  • Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
  • Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (tra 11 e 50 dipendenti)
  • Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (più di 50 dipendenti)
  • Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali (più di 50 dipendenti)
  • Delegati

Dal 15.06.2025 ed entro il 14.08.2025 lo devono fare:

  • Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (tra 11 e 50 dipendenti)
  • Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali (tra 11 e 50 dipendenti)

Dal 15.12.2025 ed entro il 13.02.2026, lo devono fare:

  • Imprese/enti e produttori di rifiuti pericolosi (fino a 10 dipendenti)
  • Produttori di rifiuti pericolosi diversi da imprese o enti

Obblighi che scattano dopo il 13 febbraio 2025

I produttori precedentemente individuati non devono, in base all’art. 190 del D.lgs. 152, tenere il registro di carico e scarico. Per il trasporto di rifiuti possono continuare ad emettere i FIR in formato cartaceo con il nuovo modello. La vidimazione del FIR avviene esclusivamente tramite il RENTRI, previa registrazione. Il formulario può essere compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore che rimane responsabile delle informazioni.


Altre informazioni:

0422.3155 | sicurezza@cnatreviso.it


 

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