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Indennizzo per la chiusura delle attività commerciali in crisi
Il Collegato Lavoro ha disposto la proroga fino al 31 dicembre 2011 dell’indennizzo, corrisposto mensilmente nella stessa misura della pensione minima dell’Inps (460,97 euro al mese nel 2010), per i piccoli commercianti costretti a ritirarsi anzi tempo dall’attività iscritti alla gestione commercianti Inps.
Tale indennizzo verrà corrisposto fino al momento in cui il soggetto richiedente comincerà a percepire la pensione di vecchiaia.
Al fine di fruire di detta misura i soggetti interessati potranno presentare apposita domanda alla sede territorialmente competente dell’Inps fino al 31 gennaio 2012.
Sono interessati dalla misura in commento i titolari e i collaboratori di piccole imprese per vendita al dettaglio, bar, ristoranti, nonché agenti e rappresentati di commercio in presenza di appositi requisiti, come meglio dettagliati in seguito. Si ricorda, in ogni caso, che l'indennizzo è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro dipendente o autonomo.
Chi riprende l'attività ha l'obbligo entro 30 giorni di avvisare l'Inps, che provvederà alla revoca dell'assegno.
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