Tintolavanderie: applicabilità della norma nazionale

Adempimenti amministrativi

 

Il Ministero dello Sviluppo Economico interviene a chiarire l’operatività della legge n° 84/2006 sulle Tintolavanderie per confermare la piena applicabilità della norma nazionale anche dopo l’approvazione del dlgs n° 5972010.

La legge n° 84/2006 preveda all’art. 4 la presenza  presso ogni sede dell’ impresa di un responsabile tecnico in possesso dell’ idoneità professionale in possesso dei requisiti professionali previsti nell’ art. 2 comma 2 e così riassunti:

a) frequenza di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 450 ore complessive da svolgersi nell’arco di un anno;

b) attestato di qualifica in materia attinente l’attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell’arco di tre anni dal conseguimento dell’attestato;

c) diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l’attività;

d) periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:1) un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;2) due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi;3) tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell’arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata. 

Secondo la precisazione del comma 3, il periodo di inserimento di cui alle lettere b) e d) del comma 2 consiste nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito di imprese abilitate del settore.

A seguito dell’approvazione del dlgs n° 59/2010 è stata modificata la lettera a) in quanto la precedente così disponeva: “a) svolgimento di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 1.200 ore complessive in un periodo di due anni, che prevedano l'effettuazione di adeguati periodi di esperienza presso imprese abilitate del settore”.

Inoltre è stato modificato  il comma 4 dello stesso articolo 2 che attualmente prevede che i contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi, nonché l’identificazione dei diplomi inerenti l’attività, di cui al comma 2, siano stabiliti dalle regioni .

Con il dlgs n° 59 è stato soppresso il riferimento alla necessità di “previa determinazione dei criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale".

Questo significa che la modifica apportata alla preesistente normativa per effetto del D.lgs N° 59/2010 oltre a ridurre in misura consistente la durata dei corsi di qualificazione tecnico professionale di cui alla lettera a), opera una netta semplificazione con riferimento al comma 4I nel prevedere che le regioni stabiliscano i contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi e identifichino i diplomi interenti l’attività senza una previa determinazione dei criteri generali in sede di conferenza stato-regioni nell’intento di consentire a queste ultime un più rapido intervento attuativo. 

Smentendo ogni visione che taluno ha voluto fornire circa la non applicabilità della legge n° 84 fintanto che le regioni non avessero istituito i corsi professionali per direttore tecnico, il Ministero dello Sviluppo Economico nella propria nota prot. n° 31045 del 18 febbraio 2011 afferma che non si possa impedire o affermare l’operatività delle disposizioni della legge n° 84 per il solo fatto che le regioni non abbiano determinato i requisiti professionali che devono essere posseduti dal direttore tecnico.

In modo esplicito il Ministero afferma che non può essere vanificato o comunque rinviato a data indeterminata , rimessa alla volontà di attuazione regionale ,  il principio dell’obbligo di individuazione di un soggetto responsabile degli aspetti tecnici dell’attività, in considerazione  dei possibili rischi professionali dell’attività di tintolavanderia, ma al tempo stesso la mancata attivazione da parte delle regioni dei corsi professionali per direttore tecnico non può e non deve costituire un ostacolo ingiustificato all’apertura di nuove imprese del settore.

E’ possibile pertanto individuare tre modalità per sopperire alla mancata determinazione dei requisiti professionali del direttore tecnico da parte delle regioni. In primo luogo la normativa attualmente vigente consente l’assunzione dell’incarico di responsabile tecnico in caso di possesso di un’esperienza professionale  specifica maturata attraverso l’inserimento rispettivamente di 1, 2 o 3 anni ai sensi della lettera d) dell’articolo 2. In secondo luogo la mancata disciplina dei corsi qualificanti da parte di una singola regione non impedisce che possa essere utilizzata la frequenza di un corso i cui contenuti siano già stati riconosciuti validi da una diversa regione. In terzo luogo il Ministero afferma che le nuove imprese che iniziano la loro attività in regioni ove non sia stata ancora adottata la disciplina dei corsi per direttori tecnici, possono comunque individuare tale figura: 1) in modo provvisorio, preferibilmente sulla base del possesso di un titolo di studio cui fa riferimento la lettera c)dell’articolo 2 della legge n° 84, vale a dire il  diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l’attività , fino a quando la normativa regionale non confermerà la sua idoneità o la sua inidoneità; 2)  in modo provvisorio, preferibilmente sulla base del possesso di un titolo di studio di cui sopra, con l’impegno dell’interessato a conseguire entro un termine prefissato il requisito professionale  conseguito attraverso la frequenza ai corsi quando istituiti dalla regione.

Nella medesima circolare n° 31045 il Ministero dello Sviluppo Economico si pronuncia anche sulla individuazione dell’ente competente ad accertare i requisiti professionali del direttore tecnico , affermando che poiché l’ente destinatario della segnalazione certificata di inizio attività di Tintolavanderia è l’amministrazione comunale, la stessa sarà responsabile dell’accertamento suddetto. 

 

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