Sostanze assorbenti per impianti di gestione accumulatori

(Ambiente e Sicurezza)

In applicazione del Testo Unico Ambientale (art. 195 co. 2 lett. q) ), un decreto ministeriale (D.M. n. 20 del 24/01/2011) individua le tipologie e quantità di sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori.

Il provvedimento entra in vigore il 29/03/2011, ma non sono comunque previste sanzioni specifiche in caso di inadempienza.

Il DM ha l’obiettivo di individuare le caratteristiche e le quantità di sostanze assorbenti da utilizzare in caso di fuoriuscita di soluzione acida da accumulatori al piombo, anche se la soluzione è in forma gelatinosa (accumulatori al gel), nei luoghi di stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione.

Caratteristiche dei materiali assorbenti
Queste sostanze (art. 195 co. 2 lett. q) e co.4 del D.Lgs. 152/06) prima di essere immesse sul mercato devono essere testate da università o centri specializzati. Questi test devono essere eseguiti sulla base di norme tecniche individuate da appositi DM non ancora pubblicati. Fino alla pubblicazione di questo DM si desume quindi che si possano utilizzare le sostanze ora in commercio ed utilizzate per l’assorbimento di sostanze acide (es: sabbia, seppiolite). E’ comunque evidente che gli assorbenti non devono reagire con l’acido solforico costituente la soluzione acida degli accumulatori.

Quantità minime di sostanze assorbenti
In funzione delle attività svolte, le quantità minime di sostanze assorbenti sono le seguenti:

ambienti contenenti stabilmente accumulatori (sala batterie): le sostanze devono essere sufficienti ad estinguere completamente tutta la soluzione presente in almeno due elementi di ogni batteria presente, sulla base del contenuto di soluzione attestato da una dichiarazione del fabbricante l’accumulatore. Sulla base della capacità (Amperora) della batteria, sono riportati a titolo esemplificativo i contenuti medi di soluzione in 2 elementi (punto 1.1.1. dell’allegato 1 al DM 20/2011);

ambienti contenenti accumulatori portatili (es: stoccaggio, ricarica, manutenzione): la quantità di assorbente dev’essere sufficiente per trattare la soluzione contenuta in una batteria ogni trenta in dotazione all’impianto, con riferimento alla batteria di maggior capacità e conseguentemente con la maggior quantità di soluzione acida. Occorre conservare le sostanze assorbenti anche nelle stazioni ferroviarie dove si effettua la sostituzione di accumulatori installati sui treni;

stazioni di ricarica per mezzi a batteria (es: carrelli elevatori, trasportatori a pianale, veicoli elettrici ecc…):
            – fino a 5 batterie: quantità di sostanza necessaria per trattare il 50% della quantità di soluzione della batteria con contenuto maggiore;
            – fino a 20 batterie: quantità di sostanza necessaria per trattare il 100% della quantità di soluzione acida della batteria con contenuto maggiore;
            – oltre 20 batterie: quantità di sostanza necessaria per trattare il 200% della quantità di soluzione acida della batteria con contenuto maggiore.
Se oltre alla ricarica si effettua anche la sostituzione, occorre raddoppiare queste quantità. Inoltre chi utilizza questi mezzi deve possedere, per ogni accumulatore, la dichiarazione del fabbricante riportante la quantità di soluzione acida presente in ogni accumulatore: a titolo esemplificativo sono riportate le quantità medie di soluzione acida presenti, in rapporto alla capacità (in Amperora) ed al numero di elementi costituenti gli accumulatori (punto 1.2.1 dell’allegato 1);

utilizzo di veicoli a batteria in aree private (es: magazzini, aree portuali ecc…): si usano le sostanze assorbenti previste per le stazioni di ricarica;

utilizzo di veicoli a batteria ad uso pubblico: sui veicoli elettrici utilizzato per il trasporto pubblico è consigliato sia conservata una quantità di sostanza assorbente in base alla tipologia ed alla dimensione degli accumulatori utilizzati. E’ inoltre consigliato che sia conservata della sostanza assorbente anche sui veicoli di soccorso come, ad esempio, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale, carri attrezzi ecc…;

aree stoccaggio batterie d’avviamento:
            – vendita all’ingrosso (agenzie di rappresentanza): 200 litri di sostanza assorbente;
            – vendita al dettaglio (ricambisti, concessionarie auto / moto): 100 litri;
            – attività di ricarica e sostituzione di accumulatori: 25 litri.
Anche in questo caso, a titolo esemplificativo sono riportate le quantità medie di soluzione presente negli accumulatori per autovetture ed autocarri in rapporto alla loro capacità espressa in Amperora;

fabbriche di accumulatori: la quantità di sostanze assorbenti deve essere rapportata alla quantità complessiva giornaliera di soluzione acida utilizzata;

consorzi nazionali per la raccolta ed il trattamento: nei centri di raccolta e trattamento istituiti dai consorzi nazionali (es: Cobat) dev’essere conservata una quantità di sostanze assorbenti sufficiente per il trattamento del 5% della soluzione acida trattata giornalmente. Inoltre è opportuno conservare sostanze assorbenti (non è indicata la quantità) anche sui veicoli utilizzati per la raccolta degli accumulatori presso i vari utilizzatori;

trasporto di accumulatori: i veicoli utilizzati per il trasporto di accumulatori o di recipienti contenenti acido solforico devono essere dotati di una quantità di sostanza assorbente sufficiente per neutralizzare almeno il 10% della soluzione acida trasportata, con una quantità massima di assorbente necessaria per 50 litri di soluzione acida. I mezzi di soccorso devono essere dotati di una quantità di assorbente sufficiente per almeno 50 litri di soluzione acida.

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