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Rottami metallici di alluminio, ferro e acciaio – I criteri UE per stabilire quando cessano di essere rifiuti.
(Ambiente e Sicurezza)
Con il recepimento della Direttiva Rifiuti nel TU ambiente (D. Lgs. 152/06) le materie prime secondarie sono state sostituite dal concetto di "Cessazione della qualifica di rifiuto" (art. 184-ter).
Nella nuova formulazione i rifiuti cessano di essere tali, quando sono sottoposti a un'operazione di recupero e soddisfano criteri specifici, da adottare nel rispetto di determinate condizioni.
I criteri devono essere adottati dalla disciplina comunitaria o, in mancanza, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto, attraverso uno o più DM.
L'Unione Europea con un primo regolamento ha stabilito i nuovi criteri in base ai quali i rottami metallici di alluminio, di ferro e di acciaio cessano di essere considerati rifiuti per essere, dopo il recupero, impiegati come materie prime nelle acciaierie, fonderie e raffinerie di alluminio. E' prevista l'approvazione di criteri comunitari anche per rifiuti di carta, vetro, pneumatici e tessili.
Il regolamento UE (333/2011), entrato in vigore il 28 aprile scorso, si applica a partire dal 9/10/2011, lasciando circa sei mesi di tempo alle imprese per adeguarsi.
In estrema sintesi i rottami, al momento in cui sono ceduti dal produttore ad un altro detentore, cessano di essere considerati rifiuti quando soddisfano contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:
– soddisfano i criteri, che comprendono anche obblighi minimi di monitoraggio interno, riportati negli allegati I e II;
– il produttore applica un sistema di gestione della qualità definito nello stesso regolamento la cui conformità viene accertata ogni 3 anni da organismi riconosciuti (dal regolamento EMAS o dal regolamento sulla commercializzazione dei prodotti); se i rottami sono trattati da un detentore precedente, il produttore assicura che il fornitore applichi un sistema di qualità conforme;
– il produttore o l'importatore redige una dichiarazione di conformità, in base al modello riportato all'allegato III, per ciascuna partita di rottami metallici, la trasmette al detentore successivo e ne conserva copia per almeno un anno dal rilascio.
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