Privacy – Il datore di lavoro non è legittimato a raccogliere certificati di malattia con l'indicazione della diagnosi

(Privacy)

Sulla "scheda informativa" del 19 maggio 2011 viene pubblicato un vademecum titolato "Dalla parte del paziente" nel quale l'Authority, oltre a rispondere ai quesiti più frequenti, mira a tutelare la riservatezza e la dignità dei cittadini che necessitano di assistenza medica e, nello stesso tempo, a migliorare la qualità dei servizi offerti dalle strutture sanitarie.

Per quanto di interesse dal datore di lavoro, il Garante precisa, nella sezione "La salute dei dipendenti", che il datore di lavoro non è legittimato a raccogliere certificati di malattia dei dipendenti che riportino l'indicazione della diagnosi. In assenza di specifiche deroghe, il lavoratore assente per malattia deve fornire un certificato contenente esclusivamente la prognosi e la sola indicazione dell'inizio e della durata dell'infermità (l'erronea indicazione della diagnosi nel certificato fornito deve essere concellata dallo stesso datore di lavoro).

Con riferimento ai certificati medici legali che attestano l'idoneità al servizio di un lavoratore, il Garante precisa che gli stessi non devono riportare il verbale integrale della visita collegiale ma il solo giudizio medico legale privo di diagnosi.

Il Garante precisa infine che il datore di lavoro, sia pubblico che privato, deve tutelare con la massima diligenza le informazioni sulla salute dei propri dipendenti, così come quelle dei dirigenti, evitando che vengano divulgate.  


 

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