Manovra correttiva 2011: Contenzioso tributario, il Reclamo e la Mediazione

(Fiscale, tributario, societario)

L’art. 39, commi 9, 10 e 11 D.L. 98/2011converito con modifiche dalla legge n. 111/2011 istituisce un nuovo strumento deflattivo avente l’obbiettivo di ridurre il contenzioso tributario presso le commissioni tributarie. 

L’istituto denominato “il reclamo e la mediazione” prevede una serie di peculiarità di seguito schematizzate. 

a)    L’istituto del reclamo riguarderà le sole controversie di valore non superiore ad € 20.000,00 ed i soli atti emessi dall’Agenzia delle entrate.   Sono esclusi dall’istituto le controversie relative ad atti volti al recupero di aiuti di stato.    Il valore della controversia viene determinato facendo riferimento all’importo del solo tributo escludendo quindi interessi e sanzioni.   Nel caso in cui l’atto abbia per oggetto solo sanzioni ed interessi, il valore della lite viene determinato con riferimento a detti importi. 

b)    A fronte di un accertamento il contribuente sarà obbligato a proporre preventivamente un “reclamo” pena l’inammissibilità del successivo ricorso.      Il reclamo dovrà essere proposto, non all’Ufficio che ha emesso l’atto, bensì alla Direzione Provinciale o alla Direzione Regionale dell’Agenzia, le quali attraverso apposite strutture deputate alla gestione del contenzioso, esamineranno in autonomia il reclamo del contribuente.

c)    I termini di proposizione del reclamo sono gli stessi previsti per la proposizione del ricorso giurisdizionale (60 gg).

d)    Durante la fase del reclamo, se l’Ufficio non ritiene di dover annullare l’atto emesso in quanto illegittimo, si inserisce nella fase del reclamo una fase di mediazione nella quale, o sulla base della proposta avanzata dal contribuente, o sulla base di una proposta avanzata dall’Ufficio, le parti tentano di addivenire ad un accordo.    La norma prevede che nel caso in cui l’Ufficio non accolga totalmente o parzialmente il reclamo del contribuente, è obbligo dell’Ufficio, formulare una proposta di mediazione che tenga conto della incertezza delle questioni in contenzioso, del grado di sostenibilità delle pretese, e della economicità dell’azione amministrativa.

e)    La mediazione si perfeziona nei termini previsti per la conciliazione giudiziale, inoltre la procedura della mediazione automaticamente esclude l’istituto della conciliazione giudiziale.

f)     Decorsi 90 giorni senza che la mediazione sia sfociata in un accordo, o dalla data in cui il contribuente riceve il rigetto o l’accoglimento parziale del reclamo, la norma prevede che l’istituto del reclamo produce i medesimi effetti del ricorso.  Quindi dal 90 giorno, o dalla data di ricezione del rigetto del reclamo, decorrono i termini per la successiva costituzione in giudizio del ricorrente presso le commissioni tributarie.     Da notarsi che il reclamo, in caso di mancato accordo, è destinato a trasformarsi in ricorso, conseguentemente già in sede di proposizione del reclamo, sarà necessario predisporre lo stesso come un vero e proprio ricorso esplicitando integralmente la linea difensiva del contribuente.

g)    Al fine di spronare una attenta valutazione delle proposte avanzate in sede di reclamo la norma prevede che in sede contenziosa la Commissione tributaria condanna la parte soccombente al pagamento in aggiunta alle spese di giudizio, di una ulteriore somma pari al 50% di dette spese, a titolo di rimborso del procedimento di reclamo e mediazione.       Infine i giudici non potranno dichiarare compensate le spese tra le parti in assenza di particolari motivi che abbiano indotto la parte soccombente a non mediare.


 


 

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