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Libro Unico del lavoro – sanzioni applicabili per le omesse o infedeli registrazioni e il prospetto di paga
(Lavoro e contrattualistica)
Cambio di orientamento del Ministero del lavoro in merito agli illeciti inerenti il Libro Unico del lavoro che possono essere sanati con il pagamento di una sanzione "ridottissima" tramite lo strumento della diffida obbligatoria (il datore di lavoro viene diffidato a sanare gli illeciti entro 30 giorni dal verbale di accertamento): dal 24 novembre 2010 (data di entrata in vigore del c.d. "collegato lavoro") sono diffidabili sia le omesse che le infedeli registrazioni mentre in precedenza solo le prime lo erano.
Nella circolare n.23 del 30.08.2011 lo stesso Ministero chiarisce inoltre che:
– l'omessa o infedele registrazione e la ritardata registrazione protratta per più mensilità, comportano l'applicazione di tante sanzioni quante sono le mensilità interessate;
– in caso di mancata o errata compilazione del LUL il datore di lavoro che lo utilizza anche come prospetto di paga da consegnare al lavoratore al momento del pagamento della retribuzione, può essere sanzionato solo per tali illeciti e non anche per quelli inerenti il prospetto di paga;
– viceversa, il datore di lavoro che non utilizza il LUL come prospetto di paga è sanzionabile per entrambi gli illeciti.
Le nuove indicazioni Ministeriali devono considerarsi sostitutive di quelle fornite in precedenza sugli stessi argomenti.







