Riforma dei tirocini formativi e di orientamento

(Lavoro e contrattualistica)

Il 13 agosto scorso sono entrate in vigore alcune disposizioni (art.11 del D.L. 13 agosto 2011, n.138) finalizzate  a dare maggiore certezza al quadro legale di riferimento dei tirocini formativi e di orientamento, per arginare l'utilizzo distorto di tale istituto privilegiando l'apprendistato, quale strumento di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.

Occorre innanzitutto precisare che dal 2005 la regolamentazione dei tirocini è di esclusiva competenza delle regioni. Solo in mancanza di tali discipline si applicano l'art. 18 della L.196/07 ed il relativo regolamento d'attuazione. Tuttavia, tali disposizioni vanno ora coordinate con le novità introdotte dal 13.08.11:
– i tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi solamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio
– non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese.

Secondo quanto precisato dal Ministero del lavoro attraverso la circolare n.24 del 12.09.11, le nuove disposizioni non si applicano ai tirocini "di reinserimento/inserimento lavorativo" e ai tirocini "formativi e di orientamento" già avviati o formalmente approvati prima del 13 agosto, tranne che nel caso di proroga di quest'ultimi. 

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