Imprese di autotrasporto – armonizzazione indirizzi interpretativi sui tempi di guida e di riposo

(Lavoro e contrattualistica)

Ai conducenti che effettuano trasporti su strada, sia in conto terzi che in conto proprio, alla guida dei seguenti automezzi, si applica il Regolamento 561/2006/CE, in materia di tempi di guida e di riposo:
– veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, adibiti al trasporto di merci;
– veicoli atti a trasportare più di nove persone, compreso il conducente.
Tali veicoli sono muniti di apposito apparecchio di controllo (cronotachigrafo digitale o analogico), nel quale vengono registrati i tempi di guida e riposo del conducente.
La violazione delle disposizioni contenute nel Regolamento è punita dall’art.174 del Codice della strada, come modificato dalla Legge n.120/2010.
L’applicazione di tali disposizioni ha fatto sorgere numerosi problemi interpretativi, alcuni dei quali sono stati affrontati e risolti direttamente dalla Commissione Europea attraverso specifiche decisioni e note di orientamento indirizzate agli Stati membri.
Nei capitoli che seguono si commentano le indicazioni che i Ministeri dell’Interno e delle Infrastrutture e dei trasporti hanno fornito attraverso una circolare congiunta del 22 luglio 2011, al fine di uniformare l’applicazione del regolamento n.561/2006 tra le autorità incaricate dei controlli, alla luce anche dei predetti orientamenti europei.

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