Obbligo registrazione ULSS aziende trasporto sostanze alimentari

Vi segnaliamo quanto segue, consigliandovi una procedura procedura per evitare eventuali contestazioni.

Se l’azienda esiste già e inizia l’attività di trasporto di sostanze alimentari l’azienda e i mezzi di sua proprietà vanno registrati presso l’ULSS di competenza attraverso la compilazione del modello B1 (allegato al DDR 140/5/08 ), il versamento previsto e una autodichiarazione precisando quanto previsto nel modello B1 al capitolo “unità mobili di trasporto”, depositando il tutto presso l’ufficio protocollo della ULSS – Ufficio Igiene-Alimenti-Nutrizione  il quale dovrà assegnare un numero di registrazione e rilasciare la relativa dichiarazione.

Se si inizia una nuova attività si presenta la dichiarazione di inizio attività utilizzando sempre il modello B1 e si segue la procedura di cui sopra.

Se l’azienda esiste già ed è già registrata e acquista un mezzo nuovo o cambia ragione sociale deve sempre tassativamente comunicarlo all’ ULSS ufficio igene-alimenti-nutrizione ma con il modello B2.

Pulizia dei mezzi

Nell’autodichiarazione da allegare al modello B1, oltre ai dati necessari per individuare azienda e legale rappresentante, va precisato: il luogo del ricovero del/dei mezzi, che la pulizia e il lavaggio viene effettuato in proprio o presso adeguate strutture dedicate, che il lavaggio viene fatto alla bisogna e comunque almeno settimanalmente.

Non è obbligatorio avere una ditta esterna per il lavaggio e, secondo l’ ULSS di Treviso, non è nemmeno obbligatorio portare sempre nel mezzo di trasporto l’autocertificazione.

Infine: vigili, polizia, carabinieri possono chiedere il documento che attesti l’avvenuta registrazione dell’azienda e del mezzo presso l’ULSS e in caso contrario sono previste  sanzioni pesanti.

Non potrebbero invece contestare la mancanza di documenti relativi al lavaggio; al massimo possono fare una segnalazione all’ULSS o alle altre autorità competenti, ma non possono contestare nulla né comminare sanzioni in quanto il controllo e la verifica  su questa materia non è di loro competenza (vedi art. 2 DLGS 193/2007 che specifica di chi è la competenza dei controlli)

Chi volesse comunque evitare eventuali contestazioni e perdite di tempo può tenere nel mezzo una copia dell’autocertificazione sulla pulizia unitamente al mod. B1 e/o al mod. B2.

Attenzione. Per il trasporto di sostanze alimentari deperibili la normativa è differente; su richiesta vi sarà comunicata.

Per chiarimenti o assistenza: Giuliano Chies, Resp. Prov.le Unione Cna Fita


 

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