Imprese ed associazioni fuori dalla tutela del Codice della privacy

(Privacy)

La Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2011, Supplemento n. 251, pubblica il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", all'art. 40, comma 2, prevede, per la riduzione degli oneri in materia di privacy, modifiche sostanziali al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Sono infatti soppresse le parole "persona giuridica, ente od associazione" presenti nelle definizioni di "dato personale" (art. 4.1, lett. b del Codice della privacy), di "interessato" (art. 4.1, lett. i), di ambito applicativo del Codice (art. 5.3-bis, abrogato) e di trasferimenti consentiti in paesi terzi (art. 9.1, lett. h).

Il Codice della privacy ora tutela solo i diritti delle persone fisiche mentre le persone giuridiche non possono più qualificarsi "interessati".

Ovviamente rimangono tutti gli obblighi previsti per le persone giuridiche atti ad assicurare i diritti delle persone fisiche.

Da una prima sommarie interpretazione è ipotizzabile per le imprese l'accentuarsi del fenomeno dello spamming, del marketing telefonico e cartaceo.


 

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