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Infortunio in itinere (uso bicicletta): indennizzabilità, chiarimenti INAIL. Prot. EPASA n. 1835/11
(Lavoro e contrattualistica)
L'infortunio in itinere occorso ad un lavoratore in bicicletta in zone interdette al traffico veicolare o su piste ciclabili è sempre tutelato, anche se tale mezzo risulti non necessitato. Queste sono le ultime disposizioni, rese dalla Direzione Generale dell'Inail, in ordine all' indennizzabilità o meno dell'infortunio in itinere.
L'Istituto ritiene, in tale caso, che l'unico elemento posto a riferimento per l'indennizzabilità dell'infortunio, è la totale assenza, nella parte del percorso in cui l'evento si è verificato, di rischio derivante dalla circolazione stradale. Nel caso in cui l'iter, percorso in bicicletta dal lavoratore, è di tipo misto, in parte su zona ciclabile o interdetta al traffico e in parte su strada aperta al traffico veicolare, l'infortunio avvenuto in tale ultimo tratto potrà essere indennizzato solo in presenza di quelle condizioni, che rendono "necessitato" l'uso del mezzo, ossia per l'assenza o insufficienza dei mezzi pubblici di trasporto, per gli orari di transito degli stessi, risultati incompatibili con gli orari di lavoro, per la non percorribilità a piedi del tragitto, o in considerazione della distanza intercorsa tra l'abitazione e il luogo di lavoro,per il trasporto di materiale, apparecchi, attrezzi lavorativi, ecc..







