Comunicazione PEC delle società al Registro imprese: novità nel Decreto Semplificazioni

(Adempimenti Amministrativi)

Nel Decreto Semplificazioni era stato previsto che le imprese costituite in forma societaria che, alla data del 10/02/2012 non avevano ancora indicato il proprio indirizzo PEC al Registro delle imprese, dovevano prevvedere a tale comunicazione entro il 30 giugno 2012.

Novità: durante l'iter di conversione, nella legge definitiva e vigente, è scomparsa tale data di scadenza, ed è stato previsto che le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo PEC nella domanda di iscrizione al registro delle imprese (iscrizione che rimane esente dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria). L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, invece di applicare la sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di PEC. In tal senso quindi, il legislatore, invece di prorogare ulteriormente la data entro la quale comunicare la PEC, ha previsto il verificarsi di due casi:

  • le imprese costituite in forma societaria di nuova costituzione, dovranno comunicare la propria PEC nel momento dell'iscrizione al RI;
  • le imprese costituite in forma societaria già costituite, che ancora non hanno comunicato la PEC al RI, dovranno farlo al più presto o comunque in occasione della prima comunicazione al RI (iscrizione di variazione, iscrizione di cessazione, ecc.).

Riferimenti: DL 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in Legge 4 aprile 2012, n. 35 «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», articolo 37,  in vigore dal 7/4/2012.

 


 

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