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Extracomunitari – contributo per rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno
(Adempimenti Amministrativi)
Il Ministero dell'economia e delle finanze ha definito (Decreto 6 ottobre 2011, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011) la misura del contributo che gli extracomunitari di età superiore ai 18 anni sono tenuti a versare per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno. Il decreto dà attuazione a quanto previsto dalla legge n. 94/09 (art. 1, comma 22, lett. b)).
Il contributo è fissato nelle seguenti misure:
a) 80,00 euro per permessi di durata superiore a 3 mesi e fino a 1 anno;
b) 100,00 euro per permessi di durata superiore a 1 anno e fino a 2 anni;
c) 200,00 euro per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 del Tu Immigrazione) e del permesso di soggiorno rilasciato fuori quota a dirigenti e personale altamente specializzato (art. 27, comma 1, lett. a) del Tu Immigrazione).
Il nuovo contributo si aggiunge e deve essere versato insieme all'importo di 27,50 euro, previsto per il permesso di soggiorno elettronico, con bollettino sul conto corrente postale n. 67422402, con intestazione «Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro» e causale «importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico».
Il nuovo contributo non deve essere versato nei seguenti casi:
a) minori (richiedenti di età inferiore a 18 anni);
b) figli minori interessati da ricongiungimento familiare (art. 29, comma 1, lett. b) del Tu Immigrazione);
c) richiedenti permesso di soggiorno per cure mediche e loro accompagnatori (art. 36, comma 1 del Tu Immigrazione);
d) richiedenti permesso di soggiorno per asilo, richiesta di asilo, protezione sussidiaria e motivi umanitari;
e) richiedenti aggiornamento o conversione di permesso di soggiorno in corso di validità.







