Comunicazione PEC delle società al Registro imprese: c'è tempo fino al 30/06/2012

(Adempimenti Amministrativi)

Le imprese costituite in forma societaria che, alla data del 10/02/2012 non hanno ancora indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Registro delle imprese, devono prevvedere a tale comunicazione entro il 30 giugno 2012: tale proroga è stata prevista nel DL "Semplificazione" (art. 37, DL n. 5/2012, pubblicato sul S.O. n. 27 alla G.U. 9/2/2012, n. 33). Per settimane hanno circolato diverse indiscrezioni sulla possibilità di ottenere una proroga, sicuramente concessa in ragione della mole di comunicazioni che le Camere di Commercio devono gestire.

Pertanto, le imprese costituite in forma societaria che non abbiano ancora comunicato al Registro Imprese di riferimento la propria PEC, lo dovranno fare entro il 30/06/2012 e se rispetteranno tale scadenza non subiranno le sanzioni previste.

Per l'attivazione della PEC le imprese devono sottoscrivere un contratto con un gestore abilitato, il quale fornirà all'utente una casella di posta elettronica certificata e le relative chiavi per potervi accedere e leggere i messaggi. Una volta acquisita, la PEC va comunicata al Registro delle Imprese, entro il 30/06/2012, esclusivamente con modalità telematica utilizzando "ComUnica", in esenzione da imposta di bollo e diritti di segreteria.

Come specificato dal MSE con la Circolare  n. 3645/C, l'omessa comunicazione della PEC – aggiungiamo ora – entro la nuova scadenza del 30/06/2012, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 2630 del codice civile, come recentemente modificato: la sanzione è individuata da € 103 a € 1.032 per ciascun obbligato (legale rappresentante o amministratore).


 

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