Installazione, manutenzione e riparazione impianti contenenti qualsiasi quantità di fgas: obblighi e sanzioni

L’operatore (proprietario, gestore dell’impianto) e anche il committente (relativamente all’installazione) si deve assicurare che l’installazione, la manutenzione o riparazione, il recupero di gas nelle apparecchiature o impianti fissi con qualsiasi quantità di gas fluorurati ad effetto serra (F-GAS) siano obbligatoriamente eseguite da persone e imprese in possesso della certificazione F-GAS.

La certificazione delle persone e delle imprese è verificabile sul sito del Ministero dell’Ambiente: www.fgas.it/ricerca.

SANZIONI

Il Committente che non si avvale per l’installazione dell’apparecchiatura o impianto di imprese certificate F-GAS incorre ad una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal DM 37/2008 da euro 1.000 fino a 10.000 in riferimento alla tipologia e al grado di pericolosità dell’impianto.

L’operatore che non ottempera agli obblighi precedentemente indicati incorre ad una serie di sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. 26/2013 di cui ne elenchiamo alcune:

  • Operatore che non ottempera agli obblighi periodici di CONTROLLO DELLE PERDITE: sanzione da euro 7.000 a 100.000
  • Operatore che esegue i controlli con persone prive di certificato: sanzione da euro 10.000 a 100.000
  • Operatore che esegue riparazioni con persone prive di certificato: sanzione da euro 10.000 a 100.000
  • Operatore che esegue il RECUPERO con persone prive di certificato: sanzione da euro 10.000 a 100.000 con in più le sanzioni previste in materia di rifiuti
  • Operatore che non tiene il REGISTRO (dell’apparecchiatura o di Sistema) oppure lo tiene in modo incompleto, inesatto, non conforme, su formato diverso da quello ufficiale: sanzione da euro 7.000 a 100.000
  • Operatore che non mette a disposizione all’ISPRA il REGISTRO (dell’apparecchiatura o di Sistema): sanzione da euro 500 a 5.000
  • Operatore che non trasmette all’ISPRA la dichiarazione annuale prevista entro il 31 maggio di ogni anno: sanzione da euro 1.000 a 10.000
  • Operatore che trasmette all’ISPRA la dichiarazione annuale (prevista entro il 31 maggio di ogni anno) in modo incompleto, inesatto o non conforme: sanzione da euro 1.000 a 10.000

 

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