Obbligo accettazione pagamenti tramite POS

Norme di riferimento

La norma viene introdotta con l’articolo 15, comma 4, del D.L. 179/2012, che recita testualmente: “A decorrere dal 1 gennaio 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito.”

Lo stesso articolo, al comma 5, dispone che il Ministro dello sviluppo economico disciplini gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini di attuazione della nuova disposizione.

Il termine previsto per l’entrata in vigore del provvedimento viene poi prorogato, su sollecitazione delle Associazioni di rappresentanza delle imprese, e di Rete Imprese Italia in particolare, al 30 giugno 2014, dal D.L. 150/2013, così come convertito con la Legge 15/2014.

Nel frattempo il Ministero dello sviluppo economico emana il primo decreto attuativo, Decreto 24 gennaio 2014, in cui si trovano alcune precisazioni importanti, quali le seguenti:

  1. Carta di debito, viene precisato che si tratta di strumento di pagamento che non finanzia l’acquisto, ma che consente l’addebito in tempo reale, ovvero bancomat e non carta di credito;
  2. Consumatore, si chiarisce che per consumatore o utente si intende una persona fisica, estranea ad altra attività imprenditoriale;
  3. Limite minimo, l’obbligo di accettazione anche di pagamenti attraverso carte di debito viene circoscritta a transazioni di importo superiore a 30 euro.

Vi è, inoltre, un’altra limitazione dell’obbligo, che esonera dall’applicazione del provvedimento i soggetti con fatturato annuo inferiore a 200mila euro, ma tale disposizione è prevista come transitoria, con scadenza al 30 giugno 2014. (N.B. il decreto è stato scritto ed emanato prima della proroga).

I possibili effetti

Si ritiene importante sottolineare come la previsione “…sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito…” non possa tradursi automaticamente nell’obbligo di dotarsi di POS, permanendo la possibilità di utilizzare altre forme di pagamento, quali contanti, assegno o bonifico.

Più corretto è invece sostenere che, a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento, qualora il cliente privato voglia pagare con carta di debito, l’impresa è tenuta ad accettare anche questa forma per pagamenti di importo superiore a trenta euro.

Rimane, pertanto, inalterato un principio di riferimento, ovvero la volontà delle parti, impresa e cliente privato, nella individuazione delle forme di pagamento.

Precisato che la norma non prevede sanzioni in caso di rifiuto di accettazione del pagamento tramite carta di debito, si ritiene opportuno concordare preventivamente, laddove possibile, la forma di pagamento, al fine di non provocare un irrigidimento dei rapporti con i clienti: questo è, infatti, il vero rischio che può generarsi dall’entrata in vigore della nuova disposizione.

Per quanto di nostra competenza, continueremo a lavorare per attenuare la portata del provvedimento, nella convinzione che principi assolutamente condivisibili quali semplificazione e trasparenza, ma anche sicurezza per gli operatori economici, non si traducano solo in ulteriori oneri per gli stessi.


 

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