Duvri (Documento Unico Valutazione Rischi): importante chiarimento

In risposta a istanza di Interpello n. 3/2014, il Ministero del Lavoro – Commissione per gli Interpelli, ha sottolineato che l’impresa appaltatrice non deve consegnare il Duvri al committente tra i documenti di rito nell’ambito degli adempimenti del Dlgs 81/08 art. 26. E’ infatti emerso che molti committenti lo richiedono ancora alla ditta appaltatrice. Il Duvri, al contrario, deve essere compilato dallo stesso committente. Il quesito, avanzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili (che gestiscono la contabilità di molte delle oltre 20.000 imprese di pulizia, servizi integrati, multiservizi presenti sul territorio nazionale), era di più ampia portata, ed aveva come oggetto un dubbio relativo ai documenti che l’impresa appaltatrice è obbligata a consegnare al Committente ai sensi del decreto 81/08.

L’istanza di Interpello e la risposta
In particolare, l’interpellante chiedeva se l’impresa sia tenuta a consegnare, oltre a copia del modello Lav, al consenso all’utilizzo dei dati sottoscritto da ogni lavoratore, alla dichiarazione che i dipendenti dell’impresa sono in possesso del certificato di idoneità fisica, all’autocertificazione di idoneità tecnico-professionale, anche copia del Duvri (Documento Unico Valutazione Rischi) della ditta appaltatrice.

Ed ecco la risposta in sintesi:
“L’art. 26, comma 1, del D. Lgs. N. 81/2008 prevede l’obbligo per il datore di lavoro committente, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture di verificare, “con le modalità previste dal Decreto di cui all’art. 6, comma 8, lettera g, l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione a lavori, servizi e forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione”. In attesa dell’emanazione del suddetto decreto, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato.
2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell’art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DpR 445 del 28/12/2000.
Il comma successivo stabilisce che i datori di lavoro, compresi i subappaltatori, cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi.

Il parere ministeriale
Alla luce di questo la Commissione ministeriale ritiene che, per il rispetto degli adempimenti previsti dalla legge, siano elementi sufficienti per la valutazione dell’idoneità tecnico-professionale l’acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato e dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale. “Inoltre -è questa la parte più importante- la Commissione sottolinea che il datore di lavoro committente non può chiedere copia del Duvri, dal momento che la redazione del suddetto documento, da allegare al contratto di appalto o di opera, è un obbligo, nei casi previsti, del datore di lavoro committente; questi può chiedere, viceversa, i documenti e le informazioni necessarie ai fini dell’elaborazione del Duvri”. In sostanza: il committente non può chiedere all’impresa appaltatrice il Duvri poiché la responsabilità di redigerlo spetta proprio alla stessa committenza, che semmai può avvalersi della collaborazione dell’appaltatore per avere informazioni utili alla compilazione.


 

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