Cookie e siti internet: il 2 giugno scade il termine per mettersi in regola

Il 2 giugno 2015 scade l’anno di tempo dato dal Garante ai titolari dei siti internet che utilizzano cookie per adempiere alle prescrizioni del suo provvedimento dell’8 maggio 2014.

I cookie sono file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano al loro terminale, dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi alla visita successiva.

Alcuni cookie (c.d. tecnici) sono usati per rendere più rapida la fruizione del web (ad es.: facilitando alcune procedure per gli acquisti on line, l’autenticazione ad aree ad accesso riservato, consentendo il riconoscimento in automatico della lingua generalmente utilizzata nella navigazione); altri cookie (c.d. analytics) servono a raccogliere informazioni sul numero di utenti e come questi visitano il sito, per elaborare statistiche sul servizio e sull’utilizzo e dal Garante sono equiparati ai cookie tecnici; altri cookie ancora (c.d. di profilazione) possono essere utilizzati per monitorare e profilare gli utenti durante la navigazione studiandone le abitudini di consumo allo scopo di inviare pubblicità di servizi mirati.

Può accadere anche che una pagina web contenga cookie provenienti da altri siti (c.d. cookie terze parti) contenuti in vari elementi ospitati sulla stessa pagina (es.: banner pubblicitari, mappe, immagini, video), di cui il titolare può anche non avere consapevolezza.

A seconda dei tipi di cookie utilizzati dal titolare del sito sono previsti a suo carico una serie di adempimenti:

– se vengono utilizzati solamente cookie tecnici, ha l’obbligo di fornire una informativa estesa nelle modalità ritenute più idonee (anche all’interno delle privacy policy). L’informativa deve: contenere tutti gli elementi previsti dall’art. 13 del Codice privacy; descrivere le caratteristiche e le finalità dei cookie installati sul sito; consentire all’utente di selezionare/deselezionare i singoli cookie; includere il link aggiornato alle informative e ai moduli di consenso delle terze parti con le quali il titolare ha eventualmente stipulato accordi per l’installazione di loro cookie; richiamare la possibilità per l’utente di manifestare le proprie scelte sui cookie anche tramite le impostazioni del browser utilizzato.

– se vengono utilizzati cookie di profilazione, oltre a fornire una informativa estesa, a prevedere, quando si accede alla home page o ad un’altra pagina di un sito web, una informativa breve, cioè un banner di dimensioni tali da coprire in parte il contenuto della pagina web. Il banner deve: specificare che il sito utilizza cookie di profilazione; prevedere l’eventuale invio di cookie di “terze parti”; contenere un link all’informativa estesa e l’indicazione che tramite esso è possibile negare il consenso all’installazione di qualunque cookie; precisare che proseguendo nella navigazione si presta il consenso all’uso dei cookie; effettuare la notificazione al Garante.
Si consiglia ai titolari dei sii internet seguendo anche le indicazioni del Garante, quando possibile, la previsione di tutele contrattuali per i cookie terze parti.

Ricordiamo, infine, che le sanzioni applicabili possono riguardare: l’omessa e l’inidonea informativa (da 6.000 a 36.0000 Euro); la mancanza di consenso (da 10.000 a 12.000 Euro); l’omessa o l’incompleta notificazione (da 20.000 a 120.000 Euro).


 

ULTIME NOTIZIE

CNA TERRITORIALE DI TREVISO

Viale della Repubblica 154
31100 Treviso
Tel: 0422.3155 - Fax: 0422.315666
Email: info@cnatreviso.it
CF 94004630268
Tutti i diritti riservati


Powered by Sixtema Spa