Bonus mamme: è possibile presentare la domanda dal 4 maggio


Premio alla nascita

Il bonus mamme (“Premio alla nascita”), entrato in vigore a partire dai primi giorni del 2017, può essere richiesto a partire dal 4 maggio 2017.

La domanda deve essere presentata dopo il compimento del settimo mese di gravidanza e comunque, improrogabilmente, entro un anno dalla nascita, adozione o affidamento, esclusivamente online.

Con la circolare del 28 aprile 2017 l’Inps specifica le modalità di invio delle domande: le richieste dovranno essere inoltrate in modalità telematica tramite la piattaforma dedicata.

Conosciuto anche come bonus mamme future o donne incinte l’incentivo economico consiste in un importo di 800 euro che verrà erogato in favore delle donne in gravidanza.

Per richiederlo e presentare domanda non sarà quindi necessario presentare il modello Isee 2017.

Per informazioni e assistenza: Patronato Epasa-Itaco, 0422.3155 (su appuntamento).


Bonus bebè

L’INPS eroga inoltre un assegno mensile di natalità di 80 euro per ogni figlio nato o adottato o in affido preadottivo.
Sempre tramite il patronato CNA  Epasa-Itaco si può ottenere l’assegno di natalità a seguito verifica dei requisiti di legge e presentazione della domanda.

A CHI SPETTA IL BONUS BEBE’?
La richiesta della domanda spetta ad uno dei due genitori che sia in possesso dei seguenti requisiti:
• cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
• residenza in Italia;
• convivenza con il figlio;
• ISEE del nucleo familiare non superiore ai 25.000 euro all’anno.

VALORE DEL BONUS
La misura dell’assegno dipende dal valore dell’ISEE calcolato con riferimento al nucleo familiare:
• 80 euro al mese per 3 anni, con valore dell’ISEE non sia superiore a 25.000 euro annui;
• 160 euro al mese per 3 anni, con valore dell’ISEE non sia superiore a 7.000 euro annui.

QUANDO SI PRESENTA LA DOMANDA?
La domanda va presentata una sola volta per ciascun figlio nato o adottato o in affido preadottivo nel triennio 2015-2017 entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento.
Per la verifica del requisito del reddito , il modello ISEE dovrà essere redatto per i due anni successivi alla presentazione.

SITUAZIONI IN CUI TERMINA L’EROGAZIONE
L’erogazione dell’assegno a favore del richiedente termina nei casi in cui:
•il figlio compie i tre anni di età oppure quando si raggiungano tre anni dall’ingresso in famiglia del minore a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.
• il figlio raggiunge i 18 anni di età;
•il richiedente perde uno dei requisiti previsti dalla legge come ad esempio in caso di trasferimento della residenza all’estero, perdita del requisito della cittadinanza , perdita della convivenza con il figlio, ISEE superiore ai 25.000 euro annui…;
•quando si verifica una delle seguenti cause di decadenza: decesso del figlio, revoca dell’adozione, decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale, affidamento del minore a terzi.

 


 

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