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"Manovra correttiva": niente più ricevute fiscali per la locazione di veicoli senza conducente
(Fiscale, Tributario, Societario)
E' stata abolita la disposizione che prevedeva l'obbligo di emissione della ricevuta fiscale in capo ai soggetti che esercitano attività di locazione di veicoli senza conducente e che non sono tenuti all'obbligo di emissione della fattura.
I soggetti interessati dalla modifica sono quindi quelli che esercitano l'attività di locazione di veicoli senza conducente.
La novità sembra riguardi esclusivamente le attività di noleggio di veicoli che per loro natura potrebbero essere noleggiati anche con conducente,anche se ciò non viene fatto. Per le attività di noleggio di veicoli diversi da quelli appena citati (come ad esempio le biciclette o i ciclomotori) si consiglia per ora quindi di mantenere l'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante emissione della ricevuta fiscale.
Dal 6/7/2011 i soggetti che esercitano attività di locazione di veicoli senza conducente e non hanno l'obbligo di emissione della fattura:
– potranno non emettere alcuna certificazione a fronte del noleggio del veicolo (senza conducente);
– dovranno emettere fattura se questa viene richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione. In questo caso è però stato introdotto un nuovo obbligo che consiste nell'indicazione degli estremi identificativi del contratto di noleggio sulla fattura medesima. E' inoltre previsto che la fattura deve essere consegnata direttamente al cliente nel caso in cui l'autovettura sai riportata direttamente ad un punto noleggio dell'azienda che sia in grado di emettere il documento.
Per memoria si ricordano gli adempimenti che dovevano essere eseguiti fino al 5 luglio 2011 dai soggetti che esercitano l'attività di noleggio di veicoli senza conducente non obbligati all'emissione della fattura. Fino al 5/7/2011 i soggetti esercenti l'attività di noleggio veicoli senza conducente dovevano obbligatoriamente rilasciare la ricevuta fiscale nel momento della consegna del veicolo. Per le prestazioni di noleggio continuative nella ricevuta fiscale doveva essere indicato il corrispettivo pagato contestualmente alla consegna del bene e il periodo a cui si riferiva il noleggio. Se il corrispettivo era incassato non in unica soluzione ma a scadenze periodiche la ricevuta fiscale andava rilasciata anche al pagamento delle singole scadenze. La ricevuta fiscale doveva essere rilasciata anche nel caso in cui il corrispettivo non era pagato al momento della consegna del bene. In questo caso nella ricevuta fiscale doveva essere indicato che il corrispettivo non era ancora stato riscosso. Al momento dell'incasso totale o parziale del corrispettivo doveva poi essere emessa altra ricevuta fiscale contenente gli estremi di quelle precedentemente rilasciate. L'esercente attività di noleggio veicoli senza conducente, nonostante l'obbligo di emissione della ricevuta fiscale, poteva poi essere obbligato ad emettere fattura se questa veniva richiesta dal cliente. In questi casi quindi il soggetto rilasciava sia ricevuta fiscale che fattura.
Dal 6/7/2011 tutti gli adempimenti appena descritti sono abrogati. In capo ai soggetti che esercitano attività di noleggio di veicoli senza conducente rimane quindi solo l'eventuale obbligo di emissione della fattura, se richiesta dal cliente (con l'indicazione del contratto di noleggio di riferimento).