DPCM sospensione attività: alcuni chiarimenti applicativi

A seguito della pubblicazione in G.U. del DPCM del 22 marzo 2020 abbiamo raccolto numerosi dubbi interpretativi, alcuni dei quali abbiamo sottoposto alla Segreteria Tecnica del Ministro dello Sviluppo Economico.

Riportiamo di seguito i chiarimenti elaborati sulla base della lettura provvedimento e dell’esito del confronto con gli Uffici del Ministro:

  • 1 Comma 4 – Il termine entro cui le imprese, le cui attività sono sospese per effetto del decreto, devono completate le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, termina a mezzanotte di mercoledì 25 marzo.
  • 1 let. b – La disposizione che vieta a tutte le persone fisiche di spostarsi in un comune diverso rispetto a quello in cui si trovano, può essere derogata per comprovate esigenze lavorative, oltre che per ragioni di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Al riguardo, un imprenditore o dipendente che si rechi al lavoro – in una impresa la cui attività rientra tra quelle consentite – nel caso di controllo da parte delle autorità deve dimostrare l’esigenza lavorativa.
  • Il settore delle costruzioni è escluso dal provvedimento e, quindi, le attività edili sono soggette a sospensione salvo quelle di cui al codice ATECO 43.2 (Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni).
  • Le attività di cui all’allegato 2 (servizi alla persona) del DPCM 11 marzo 2020  (lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; lavanderie industriali; tintorie; servizi di pompe funebri e attività connesse), pur non richiamate nel DPCM del 22 marzo, non sono soggette alla sospensione.
  • I lavoratori/titolari di imprese che devono sospendere l’attività possono, dopo il 25 marzo, recarsi in azienda per effettuare controlli o verifiche solo motivando, in caso di controlli, lo spostamento per ragioni di assoluta urgenza.
  • Se l’impresa non ha un codice ATECO, ma svolge una attività che rientra tra quelle non soggette a sospensione ai sensi del DPCM 22 marzo, può continuare l’attività, facendo un’apposita comunicazione al Prefetto specificando il carattere essenziale rispetto alle attività ammesse.


Coronavirus, applicazione nuove norme DPCM 22 marzo 2020 

Frequently Asked Questions 

Per poter continuare a svolgere l’attività economica è necessario considerare solo l’attività primaria dell’impresa, o è possibile tenere conto anche dell’attività prevalente e dell’attività secondaria iscritte nel registro delle imprese?

Se l’attività prevalente, o l’attività secondaria sono incluse nell’elenco di cui all’allegato 1) del DPCM 22 marzo 2020 l’impresa può continuare la sua attività.

In altre parole, non si deve conto solo dell’attività primaria.

 

L’elenco delle attività economiche per le quali è consentita la prosecuzione talvolta si ferma alle prime cifre della codifica Ateco 2007. Se l’impresa svolge un’attività che è iscritta al registro delle imprese con un codice di attività più dettagliato che arriva ad esempio alla quinta cifra, l’impresa è autorizzata a proseguire l’attività?

Si: tutte le imprese che svolgono attività economiche incluse in uno dei codici presenti nella Tabella allegata al DPCM 22 marzo 2020 sono autorizzate a proseguire l’attività.

Con riferimento all’Allegato 1 del DCPM 22 marzo 2020 è possibile confermare la validità del”interpretazione estensiva che considera come autorizzate ad operare tutte le attività che siano comprese nel codice 49 – TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE.
In particolare si chiede conferma se sono autorizzate ad operare le imprese con codice di attività:
49.4 TRASPORTO DI MERCI SU STRADA E SERVIZI DI TRASLOCO
49.42.0 SERVIZI DI TRASLOCO
49.42.00 SERVIZI DI TRASLOCO PER IMPRESE O FAMIGLIE EFFETTUATI TRAMITE TRASPORTO SU STRADA INCLUSE LE OPERAZIONI DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI MOBILIA

E’ stata già fatta una disamina della questione anche con il Ministero dello Sviluppo economico e si conferma che l’indicazione del codice nell’Allegato 1 del DPCM 22 Marzo 2020 della divisione (numero a due cifre – 49 nel caso specifico) intende estesa la deroga a tutti i gruppi (numero a 3 cifre), classi (numero a 4 cifre), categorie (numero a 5 cifre) e sottocategorie (numero a 6 cifre) da essa discendenti.

 

In relazione all’art. 1 co. 1 lettera a) del DPCM 22 marzo 2020, si chiede di conoscere la vostra interpretazione relativamente all’inciso “Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal DPCM 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020.”

Il combinato disposto delle varie disposizioni sembrerebbe portare a queste indicazioni di cui si chiede conferma o diversa impostazione:

  1. a) tutte le attività commerciali ricomprese nell’ art. 1 co. 1 n. 1) del DPCM 11 marzo 2020 sono consentite ( anche quelle non espressamente richiamate nel DPCM 20 marzo 2020 – vedi ad esempio codice ateco 47.2 e 47.4)
  2. b) tutte le attività di ristorazione e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonche’ nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade~ricomprese nell’ art. 1 co. 1 n. 2) del DPCM 11 marzo 2020 non sono consentite;

Rimane incerta la questione se sia consentita o meno la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto di cui all’art. 1 co. 1 n. 2) del DPCM 11 marzo 2020. 

Si, l’attività di sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto continua ad essere consentita ai sensi del DPCM 11 marzo 2020 che dell’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020.

 


 

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