Le attività che riaprono oggi e i nuovi provvedimenti emanati da Governo e Regione Veneto Cosa si potrà fare o non fare fino al 2 giugno 2020

Nel fine settimane il Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubbblica italiana e il Presidente della Giunta regionale del Veneto hanno emanato due nuovi provvedimenti con le misure per il contenimento dell’emergenza da Covid-19.

Di seguito, vediamo in sintesi cosa cambia e ricordiamo quale sono le attività che riaprono oggi.


DPCM E ALLEGATI

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, domenica 17 maggio, ha firmato il nuovo Dpcm recante le misure per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in vigore dal 18 maggio. Negli allegati sono contenuti i protocolli di sicurezza oltre alle linee guida attività per attività.

DPCM 17 maggio 2020

Allegati al DPCM 17 maggio 2020 


L’ORDINANZA DELLA REGIONE DEL VENETO 

Come previsto dal Dpcm la Regione del Veneto ha emanato una nuova ordinanza con misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 che resterà in vigore dal 18 maggio fino al 2 giugno.

Ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 48 del 17 maggio 2020


SINTESI DEI PRINCIPALI CONTENUTI

Uso dei dispositivi:

1. È obbligatorio per chiunque si rechi fuori dell’abitazione, salvi i casi di cui al punto 2, l’uso di mascherina o di altra idonea protezione delle vie respiratorie e l’igienizzazione delle mani nonché il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro e di metri due nell’esercizio dell’attività sportiva, fatte salve le maggiori distanze eventualmente stabilite da disposizioni speciali;

2. Non è necessario l’uso di protezioni delle vie respiratorie nei seguenti casi:

a) alla guida di autoveicoli o motoveicoli, salvo gli autoveicoli aziendali in cui valgono le regole del proprio datore di lavoro, e per quelli utilizzati per il trasporto pubblico non di linea, oggetto di specifica disciplina;

b) in caso di soggetti di età inferiore ai 6 anni;

c) in caso di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina;

d) in caso di soggetti che soggiornano da soli in locali non aperti al pubblico, così come previsto negli specifici protocolli e/o linee guida;

e) in caso di attività motoria e sportiva svolta in luogo isolato o nella fase di attività intensa.

È prevista una sanzione che va dai 400 ai 3000 euro per chi non rispetta l’obbligo della mascherina. 

Spostamenti:

1. [Fino al 2 giugno 2020] è ammesso lo spostamento per qualsiasi motivo all’interno della Regione, anche a fini ludici, ricreativi e turistici, a piedi o con qualsiasi mezzo, anche di navigazione per diporto;

2. è vietato ogni assembramento tra non conviventi in proprietà pubblica e privata;

3. è ammesso l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici nel rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

4. l’attività motoria e sportiva può essere svolta anche in centri sportivi, nel rispetto delle apposite linee guida regionali, anche con utilizzo di mezzi e in gruppo, con rispetto del distanziamento di metri 2 o, in caso di impossibilità di distanziamento in relazione al tipo di attività sportiva o in mancanza di distanziamento, con obbligo di uso della mascherina, salvo nella fase di attività con sforzo fisico;

5. Previa comunicazione congiunta da parte dei Presidenti delle Regioni o Province Autonome tra loro confinanti ai Prefetti competenti, da pubblicare sul sito dell’Amministrazione regionale e provinciale, è ammesso lo spostamento per visite a congiunti anche al di fuori della Regione del Veneto, nei limiti della provincia o ex provincia confinante, da parte di residenti in province collocate a confine tra Veneto e altre Regioni o Province Autonome. Lo spostamento può essere limitato a singoli comuni individuati nella comunicazione congiunta di cui al precedente periodo.

Cosa riapre da lunedì 18 maggio:

  • Attività di somministrazione alimenti (ristorazione, bar, trattorie, pub, gelaterie, pasticcerie etc)
  • Stabilimenti balneari
  • Strutture ricettive; strutture alberghiere ed extralberghiere
  • Rifugi alpini
  • Campeggi
  • Servizi alla persona; (riapertura posticipata per : tatuatori; trattamento con bagno turco; saune e attività termali)
  • Commercio al dettaglio (senza alcuna esclusione di categoria merceologica)
  • Mercatini (usato etc), ambulanti
  • Uffici aperti al pubblico
  • Tutti esercizi professionali (anche lezione di pratica sportiva ma con distanziamento di 2 metri)
  • Attività produzione teatrale (i teatri restano però chiusi)
  • Piscine pubbliche e private (anche degli alberghi, pubbliche private)
  • Palestre (anche modalità a corsi ma non con contatto fisico – ex: danza, calcetto)
  • Impianto sportivi
  • Manutenzione del verde pubblico e privato
  • Musei archivi e biblioteche
  • Parchi zoologici e riserve naturali, giardini botanici
  • TPL – trasporto pubblico locale
  • Impianti a fune (seggiovie)
  • Ammessa l’esperienza di tirocinio – stage
  • Consentito a enti pubblici e privati attività formative che non possono essere fatte a distanza

Ancora sospese:

  • Centri termali (fatta eccezione per le cure)
  • Centri culturali e sociali
  • Sale gioco scommesse bingo discoteche e locali assimilati e parchi divertimento

 

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