Ordinanze Regione Veneto del 12 e del 24 novembre Sintesi delle disposizioni principali

ORDINANZA N. 151 del 12 novembre 2020
In vigore dal 14 al 22 novembre 2020
Sintesi disposizioni principali

  • Obbligatorio il corretto e continuo utilizzo della mascherina al di fuori dell’abitazione ed anche nei bar e ristoranti, nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per il fumo, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza minima di un metro.
  • Dalle ore 15.00 nei bar, gelaterie, ristoranti e altre attività di ristorazione cibo e bevande vanno consumati esclusivamente seduti al tavolo su posti regolarmente individuati. È vietata la consumazione di alimenti e bevande all’aperto su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che sulle sedute degli esercizi e secondo le modalità di cui al punto precedente. Rimane consentita la vendita con asporto fino alle ore 22.00 con assoluto divieto di consumazione in loco o nelle adiacenze dell’esercizio, ai sensi del DPCM del 3 novembre 2020.
  • È prevista la chiusura di centri commerciali e outlet ed esercizi commerciali medi e grandi il sabato e la domenica, ad eccezione di farmacie, supermercati, edicole e tabaccherie, che restano aperti.
  • L’attività sportiva sarà consentita nelle aree periferiche, rurali e scarsamente frequentate, non è consentito svolgere attività fisica o passeggiare nelle piazze dei centri storici e nelle aree affollate come le località turistiche (mare, montagna, laghi).
  • L’accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare. Nei giorni festivi è inoltre vietato ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari.
  • La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.

Attività scolastiche

Sono sospese nelle scuole primarie e secondarie del secondo ciclo, in Veneto, le lezioni di educazione fisica, canto e strumenti a fiato.


Attività sportiva

È consentita l’attività sportiva, quella motoria e la passeggiate nei parchi pubblici, in campagna, purché nel rispetto della distanza di 2 metri per lo sport e di un metro per gli altri spostamenti all’aperto.


Mercati all’aperto

I mercati all’aperto sono consentiti solo se i sindaci adottano un piano specifico di sicurezza: perimetrazione, un varco di accesso, uno di uscita e la sorveglianza.


La presente ordinanza ha effetto dalle ore 24,00 del 13 novembre 2020 al 22 novembre 2020, salva proroga o modifica anticipata da apportare con nuova ordinanza, conseguente al mutamento delle condizioni di contagio.



ORDINANZA N. 156 del 24 novembre 2020 (come parzialmente modificata dalla n. 158 del 25.11.2020)
In vigore dal 26 novembre al 4 dicembre 2020
Sintesi disposizioni principali

Integra le disposizioni previste nell’ordinanza del 12 novembre che trovi qui sopra

1. Negli esercizi commerciali e nelle attività di ristorazione e somministrazione, l’utilizzo, in modo corretto, della mascherina è obbligatorio e l’abbassamento momentaneo della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per il consumo di tabacchi deve, in ogni caso, essere rigorosamente limitato temporalmente alla consumazione e deve comunque avvenire nel rispetto della distanza minima di un metro, sia seduti che, quando ammesso, in piedi, salvo quanto disposto dai protocolli vigenti o da specifiche previsioni maggiormente restrittive. In quest’ultimo caso, della violazione risponde anche il gestore, eventualmente con la chiusura immediata dell’esercizio in caso di plurime contestuali violazioni da parte di avventori.

2. Il gestore di un esercizio commerciale garantisce costantemente, tramite strumento elettronico “contapersone” o personale di vigilanza, il rispetto dei parametri di cui sopra, assicurando la presenza di clienti in misura non superiore a quella fissata.

3. In tutti gli esercizi di commercio al dettaglio, singoli o inseriti in centri commerciali o parchi commerciali, si applicano i seguenti indici massimi di compresenza di clienti:

  • esercizi fino a 40 mq. di superficie di vendita: 1 cliente, come da allegato 11 del dpcm 3.11.2020;
  • esercizi sopra i mq. 40 di superficie di vendita: 1 cliente ogni 20 metri quadrati.

4. Nei giorni festivi è vietato ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari.

 

L’ordinanza ha effetto dal giorno 26 novembre al 4 dicembre 2020, salva proroga o modifica anticipata da apportare con nuova ordinanza, conseguente al mutamento delle condizioni di contagio.

Per quanto non regolato dalla presente ordinanza e dall’ordinanza richiamata, valgono le disposizioni di legge e dei Decreti del Presidente del Consiglio attuativi del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.


 

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