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Per gli acquisti intra senza l’iscrizione al VIES non è applicabile il reverse charge
(Fiscale Tributario Societario)
L’acquisto di beni e servizi effettuato da un operatore nazionale, non iscritto all’elenco VIES, presso un fornitore con sede in un altro Stato Membro UE, è rilevante, ai fini IVA, nel Paese del fornitore e di conseguenza non è considerato acquisto intracomunitario.
L’acquirente italiano non regolarmente iscritto al VIES (o comunque sino al trentesimo giorno successivo alla richiesta), anche se ha ricevuto la fattura dal fornitore europeo senza assoggettamento ad IVA estera, non deve procedere alla doppia annotazione della stessa nel registro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti, non essendo applicabile il meccanismo dell’inversione contabile.
Infatti, qualora si proceda al reverse charge, si determinerebbe una illegittima detrazione dell’Iva con applicazione della sanzione art. 6 del Dlgs 471/1997.
Resta comunque il cedente comunitario il primo responsabile della corretta applicazione del regime fiscale dell’operazione e quindi è quest’ultimo che deve riscontrare l’inserimento del soggetto nazionale nell’elenco VIES.
Tuttavia, qualora il soggetto passivo italiano che effettua l’ acquisto di beni o servizi da un fornitore UE che non ha applicato l’IVA estera deve:
- contattare il fornitore in modo che addebiti l’IVA estera
- non applicare il reverse charge per evitare il doppio assoggettamento IVA dell’operazione.