Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi – FAQ Ministero

Il Ministero del Lavoro e l’Inail hanno predisposto una serie di risposte ai quesiti più frequenti (FAQ) sulla redazione del documento di valutazione dei rischi, secondo le modalità previste dalle procedure standardizzate prodotte dalla Commissione Consultiva Permanente, per aziende che occupano meno di 10 lavoratori.Le FAQ sono state pubblicate nel sito del Ministero il 31 maggio 2013.

Ricordiamo, infatti, che  dal 1° giugno 2013 sono entrate in vigore le procedure standardizzate e, di conseguenza, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori non possono più autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi.

Per effettuare la valutazione dei rischi i datori di lavoro  NON DEVONO ma POSSONO utilizzare le Procedure Standardizzate.

Lo conferma la risposta ad un Interpello proposto da CNA, che sottolinea come le procedure standardizzate siano uno strumento volontario per il datore di lavoro che può utilizzarle o, se lo ritiene più appropriato, può elaborare un Documento di valutazione dei Rischi (DVR), rispettando i requisiti e i contenuti previsti nel TU Sicurezza (articoli 17, 28 e 29).

Anche i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori, per effettuare la valutazione dei rischi, possono utilizzare le procedure standardizzate.

L’uso delle procedure non è però consentito nelle seguenti attività:

  • nelle aziende industriali con rischi di incidenti rilevanti, soggette all’obbligo di notifica o rapporto;
  • nelle centrali termoelettriche;
  • negli impianti ed installazioni con rischi di esposizione a radiazioni (D. Lgs. 230/95);
  • nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
  • nelle aziende che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, ATEX, cancerogeni mutageni e amianto.

Naturalmente i suddetti datori di lavoro, che hanno già effettuato la valutazione dei rischi con uno dei metodi finora utilizzati e hanno già elaborato un DVR coerente con le disposizioni del TU sicurezza, non devono ripetere la valutazione o rielaborare il Documento.


 

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