Internet point come servizio complementare ad altra attività prevalente: confermato nel DL del Fare il non obbligo di segnalazione al Ministero delle comunicazioni

L’adempimento principale, in caso di avvio di attività prevalente di Internet point, è la segnalazione al Ministero delle Comunicazioni attraverso l’invio del modello 9 disponibile sul sito ufficiale del Ministero stesso. Già dal 2011, sia il Ministero che l’Autorità Garante per le Comunicazioni avevano precisato con decreti e circolari che, nel caso in cui l’Internet point (sia da postazioni fisse che con wi-fi) venisse offerto come servizio complementare ad una attività prevalente diversa (bar, ristoranti, alberghi, campeggi, acconciatori, ecc.), il gestore non doveva segnalare nulla al Ministero.

Ora, nel Decreto del Fare viene semplicemente esplicitato tale non-obbligo: “l’offerta di accesso alla rete internet al pubblico tramite tecnologia WIFI non richiede l’identificazione personale degli utilizzatori. Quando l’offerta di accesso non costituisce l’attività commerciale prevalente del gestore del servizio, non trovano applicazione l’articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche“, appunto non sono soggetti all’obbligo di inviare al Ministero il modello 9.


 

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