Lavoro accessorio (voucher) – percettori di prestazioni integrative del reddito per il 2014

La specifica deroga che per l’anno 2013 ha consentito ai percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (es. cassaintegrati, disoccupati….), di rendere prestazioni di lavoro accessorio tramite i c.d. “Buoni lavoro”  nel limite di € 3.000, non è stata a tutt’oggi rinnovata per l’anno 2014.

Pertanto anche i percettori di prestazioni a sostegno reddito quando rendono prestazioni di lavoro accessorio tramite i c.d. “Buoni lavoro” (retribuiti a VOUCHER) rientrano nella disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione. Di conseguenza dal 2014 i lavoratori che percepiscono le predette prestazioni integrative possono ancora essere impiegati attraverso i buoni lavoro ma i compensi che derivano da tali attività non sono più interamente cumulabili con le prestazioni integrative ricevute.

Ne deriva che in tali ipotesi:
– si applica il limite reddituale ordinario di  € 2.000 (in capo all’impresa per ogni singolo lavoratore)  / € 5.000 (in capo al lavoratore per la totalità dei committenti) che vale per la generalità dei lavoratori;
– la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione con le prestazioni integrative dovrà essere applicata qualsiasi sia l’importo dei buoni percepiti nel corso dell’anno solare (01 Gennaio – 31 Dicembre);
– al lavoratore compete l’obbligo di presentare preventiva comunicazione di impiego all’INPS per non incorrere nella perdita della prestazione e per consentire all’istituto di applicare le predette regole di compatibilità e cumulabilità.

 


 

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