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Autotrasporto: in vigore dal 1° gennaio 2023 l’aggiornamento ADR Merci pericolose: obbligo e limitazioni nomina consulente ADR
Con l’aggiornamento ADR 2019, in riferimento alla disciplina del trasporto di merci pericolose , la figura dello speditore è stata aggiunta agli altri soggetti coinvolti in un obbligo di nomina di consulente Adr (ovvero coloro che ricoprono il ruolo di “Trasportatore”, “Imballatore”, “Caricatore”, “Riempitore” e “Scaricatore”).
A seguito del decreto di recepimento, dal 1° gennaio 2023 è in vigore l’aggiornamento del Regolamento Adr (Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada) che stabilisce le disposizioni per il trasporto stradale delle citate. L’applicazione è inizialmente obbligatoria negli autotrasporti nazionali e può essere rimandata a livello nazionale fino al 1° luglio 2023.
Questo aggiornamento presenta alcune novità sulle caratteristiche dei veicoli o casi particolari. Tra le principali “innovazioni” c’è appunto l’estensione dell’obbligo della nomina del consulente Adr per la sicurezza a tutti i soggetti definiti “speditori”. A tale proposito, però, il ministero italiano dei Trasporti ha chiarito che esistono alcune esenzioni per quantitativi minimi o per attività occasionali.
Per quanto concerne i veicoli, l’Adr 2023:
- estende l’obbligo degli estintori automatici nel vano motore e la protezione termica per alcuni trasporti di liquidi e di gas infiammabili;
- le cisterne che trasportano gas liquefatti infiammabili devono montare valvole di sicurezza.
Per quanto riguarda l’imballaggio, alla Classe 8 (materie corrosive) va attribuito il gruppo d’imballaggio I nel caso in cui non si possa definire il gruppo in base ai test.
Per i rifiuti pericolosi, il Regolamento stabilisce i modi per valutare la loro quantità:
- per gli imballaggi, al documento di trasporto viene aggiunto un elenco degli imballaggi indicante il tipo e il volume nominale;
- per i container, la stima si basa sul loro volume nominale;
- per le cisterne per rifiuti sottovuoto, la stima è giustificata attraverso una ipotesi fornita dallo speditore o attraverso gli equipaggiamenti del veicolo.
Essendo la verifica di queste condizioni piuttosto complessa, salvo i casi di rifiuti prodotti in quantità effettivamente molto limitate e spedizioni occasionali, potrebbe essere necessaria l’effettuazione di una verifica iniziale da parte di un consulente ADR, volto ad escludere con maggiore sicurezza l’esenzione dall’obbligo di nomina e dagli altri obblighi previsti dal regolamento sul trasporto delle merci pericolose.
Per effettuare tali verifiche oppure per ricevere informazioni al riguardo, si invita a prendere contatto con la propria sede CNA di riferimento, oppure di contattare il numero 0422 3155, chiedendo di Enrico Foffani.