Cassa Edile – esonerate dall'obbligo di iscrizione le società che applicano il CCNL del settore Metalmeccanico

 

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ritorna sul tema, già in precedenza affrontato, dell’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa edile da parte delle imprese che svolgono l’attività di impiantistica nel settore della metalmeccanica e che applicano il relativo CCNL.
Lo stesso Ministero del lavoro, nella risposta all’Interpello n. 56 del 23 dicembre 2008 e nella circolare n. 5 del 2008 aveva sostenuto come l’obbligo all’iscrizione alla Cassa edile:  

– ricorra esclusivamente per le imprese inquadrate e inquadrabili nel settore dell’edilizia, con esclusione pertanto delle imprese che applicano un diverso contratto pur se operanti nella realtà di cantiere (nel caso concreto si trattava del CCNL metalmeccanica  industria);
– non riguardi le imprese che, pur inquadrate o inquadrabili nel settore dell’edilizia o che applichino il relativo contratto, non occupino operai, ma esclusivamente personale tecnico e amministrativo.

Nell’Interpello in commento, in particolare, viene sottolineata la prevalenza dell’attività metalmeccanica svolta dall’impresa, che applica il relativo CCNL, rispetto allo svolgimento seppur contemporaneo di lavori edili che risultano essere meramente accessori. La natura dell’attività principale, metalmeccanica o edile, determina, a parere del ministero, l’insussistenza o l’insorgenza dell’obbligo di iscrizione alla Cassa edile.

In conclusione il Ministero del lavoro stabilisce che data l’applicazione del CCNL metalmeccanico in ragione della prevalenza dell’attività metalmeccanica svolta dall’impresa è possibile ritenere insussistente l’obbligo di iscrizione alla Cassa edile.  


 

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