Decreto Sviluppo: rateizzazione dei debiti tributari

(Fiscale, Tributario, Societario)

L'art. 7 del DL n. 70 del 13 maggio 2011, cosiddetto "Decreto Sviluppo", disciplina una serie di semplificazioni fiscali allo scopo di ridurre il peso della burocrazia che grava sui cittadini e sulle imprese.

Gli effetti della norma si registrano dal giorno dopo dell'entrata in vigore, ossia il 14 maggio 2011.

Tra le altre semplificazioni ne sono previste di specifiche in materia di rateazione delle somme dovute a seguito di controllo formale e liquidazione automatica delle dichiarazioni (art. 36-bis, 36-ter del DPR 600/73 e del 54-bis del DPR 633/72).

Le semplificazioni in argomento si sostanziano di fatto:

  • nella eliminazione della preventiva istanza per ottenere la rateizzazione dei debiti tributari di importi minori, conseguenti al controllo delle dichiarazioni e alla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata;
  • nell'esclusione della fideiussione per la prima rata.

Per dare attuazione alle predette semplificazioni il legislatore ha previsto sostanziali  modifiche all'art. 3.bis del D.Lgs. 462/97.

Rateazione

Prima delle modifiche introdotte dal decreto in commento, ai sensi del citato art. 3.bis, le somme dovute a seguito di controllo formale e liquidazione automatica delle dichiarazioni (art. 36-bis, 36-ter del DPR 600/73 e del 54-bis del DPR 633/72) potevano essere versate in un massimo di:

  1. sei rate trimestrali di pari importo, se superiori a 2.000 euro;
  2. venti rate trimestrali di pari importo, se superiori a 5.000.

A seguito delle modifiche introdotte dal decreto in commento si ha:

  • l'eliminazione del limite di euro 2.000 per accedere all'istituto della rateazione; pertanto, sarà sempre possibile accedere alla rateazione a prescindere dall'importo dovuto;
  • l'abrogazione del comma 2, dell'art. 3.bis del D.Lgs. 462/97 che prevedeva la possibilità di rateizzare le somme non superiori a 2.000 solo nell'ipotesi in cui il contribuente versa in una situazione di obiettiva difficoltà economica;
  • l'abrogazione del limite di euro 500 per la rateazione delle somme da versare relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata;
  • l'introduzione del comma 6.bis che prevede la possibilità nell'ambito della rateazione di stabilire rate di importo decrescente fermo restando il numero.

Fideiussione

Prima delle modifiche introdotte dal D.L. Sviluppo per accedere all'istituto della rateazione occorreva rilasciare una fideiussione se gli importi da rateizzare erano superiori a 50.000.

Sulla base delle previsioni contenute nel D.L. Sviluppo, e delle modifiche apportate all'art. 3.bis, comma 1 del D.Lgs 462/97, le garanzie in termini di rilascio di fideiussione o di ipoteca dovranno essere prestate solo nell'ipotesi in cui le rate successive alla prima sono di importo superiore a 50.000 euro.

In sostanza, il limite dei 50.000 sarà costituito dal totale delle somme dovute comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena dedotto l'importo della prima rata. 

 

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