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Dimissioni e risoluzioni consensuali: cosa cambierà dal 12 marzo
A decorrere dal 12 marzo 2016, i lavoratori dipendenti sono tenuti a comunicare al datore di lavoro eventuali dimissioni e risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro utilizzando apposito modulo telematico messo a disposizione dal Ministero del Lavoro.
A decorrere dalla stessa data decadono le norme attualmente in vigore, e il datore di lavoro riceverà quindi eventuali dimissioni/risoluzioni consensuali da parte dei propri lavoratori solamente tramite l’apposito modulo inviato a mezzo PEC.
La nuova modalità di trasmissione telematica non ammette alternative (es. lettera consegnata a mano; raccomandata A/R; ecc.), pena l’inefficacia della risoluzione del contratto di lavoro. Non si tratta quindi di procedura utilizzabile per convalidare un atto già avvenuto, ma rappresenta essa stessa l’atto di dimissione o di risoluzione del rapporto.
Il lavoratore che intende dimettersi potrà assolvere agli obblighi derivanti dalla nuova complessa procedura telematica in completa autonomia o avvalendosi di uno tra gli “intermediari” abilitati dalla legge: patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali e commissioni di certificazione.
Il lavoratore non assistito da uno di questi soggetti deve registrarsi sul portale Cliclavoro ed essere in possesso del Pin fornito dall’Inps.
Nel caso di ricezione di dimissioni o risoluzioni consensuali invalide, ossia trasmesse dal lavoratore con modalità diversa da quella telematica, il rapporto di lavoro non può ritenersi risolto.
La procedura interessa tutti i lavoratori subordinati, salvo alcune eccezioni: rapporti di lavoro domestico; dimissioni/risoluzioni consensuali rese presso le sedi conciliative (DTL; sede sindacale; commissioni di certificazione); dimissioni presentate dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e dalla lavoratrice/lavoratore entro i primi 3 anni di vita del bambino o di accoglienza del minore o in affidamento.
Il lavoratore può inoltre decidere, entro 7 giorni dalla trasmissione del modulo, di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale. In tale ipotesi, il datore di lavoro riceverà, sempre con modalità telematica, apposita comunicazione di revoca.
Le nostre sedi sono a sua disposizione per fornire ulteriori approfondimenti.