Etichettatura ambientale degli imballaggi, nuovi obblighi per le imprese Sanzioni fino a 40 mila euro in Italia e a 100 mila euro in Germania

Con l’entrata in vigore del D.Lgs 116/2020, correttivo del Testo Unico Ambientale (D.Lgs 152/2006), sono stati istituiti nuovi obblighi, a carico delle imprese, relativamente all’etichettatura ambientale degli imballaggi, prevista dall’art. 219, comma 5 del D.Lgs 152/2006, in vigore, dopo due anni di proroghe.

La normativa, nell’attuazione dei principi di sostenibilità e circolarità dei processi economici, nasce dalla necessità di fornire agli utenti professionali e privati di merci e articoli imballati l’indicazione sul conferimento dei rifiuti di imballaggio nel corretto circuito di raccolta differenziata (carta, plastica, legno, vetro, metallo, tessile).


Webinar gratuito

Trattandosi di argomento complesso, il servizio Ambiente e Sicurezza propone un webinar gratuito per gli interessati venerdì 12 maggio 2023, dalle ore 14.30 alle ore 16-16.30.

È richiesta l’iscrizione QUI.


Gli adempimenti essenziali di detta normativa possono essere riassunti come segue:

  1. È fatto obbligo di apporre l’etichetta con le “informazioni ambientali” su ogni materiale di imballaggio (primario, secondario, e terziario), utilizzato per confezionare e proteggere qualsiasi tipologia di merce;
  2. Gli obblighi di etichettatura ricadono innanzitutto sui produttori di imballaggio, i quali devono provvedere a indicare o ad apporre, su ogni soluzione di imballaggio prodotta, la codifica alfanumerica che identifica il materiale specifico di cui è composto l’imballaggio (i codici sono definiti dalla Decisione 129/1997/CE, e il ricorso a tale codifica è obbligatorio);
  3. Quando un’impresa acquista, invece, imballaggi (ad es., scatole, cellophan, vaschette, bancali, buste, ecc..) per confezionare e spedire i propri articoli, deve verificare che gli imballaggi usati riportino la codifica del materiale di cui al punto 2; se gli imballaggi non riportano tale codifica, la merce così imballata NON può essere immessa sul mercato
  4. Se sono presenti più soluzioni di imballaggio, bisogna verificare che tutte le scatole, le buste, gli involucri, ecc. riportino la rispettiva codifica;
  5. Se il prodotto è destinato all’acquisto da parte di “consumatori” finali, ovvero in caso di commercio B2C, oltre alla codifica, sull’etichetta deve comparire anche l’informazione per il corretto conferimento a raccolta differenziata (ad es., vetro, carta, plastica, legno).

In sostanza, alle imprese produttive che acquistano o usano imballaggi per proteggere, confezionare e spedire i propri prodotti/articoli, sono applicabili le seguenti nuove prassi procedurali:

  • verificare l’affidabilità dei propri fornitori di imballaggio, in fatto di conformità alla norma suddetta;
  • apporre le codifiche degli imballaggi sulle confezioni dei propri articoli, qualora tale obbligo non sia stato adempiuto dai fornitori, o in caso di importazioni di merci dall’estero per la rivendita in Italia;
  • prestare attenzione che negli altri Paesi della UE vigono obblighi normativi diversi, rispetto all’Italia, per l’etichettatura e la gestione degli imballaggi a fine vita, e bisogna verificare di essere conformi alle disposizioni legislative vigenti in tali Paesi prima di effettuare qualsiasi operazione di export;
  • in particolare, per l’export in Germania è necessario iscriversi come impresa al Registro tedesco degli imballaggi (LUCID), pena l’impossibilità di vendere i propri prodotti in questo Paese;
  • verificare la conformità dell’etichettatura dei vari packaging utilizzati alle norme vigenti in Italia e nella UE;
  • verificare di dover essere nelle condizioni di partecipare obbligatoriamente ai sistemi di gestione dei rifiuti di imballaggio, previsti nei Paesi UE verso i quali sono esportate le proprie merci.

Le sanzioni in caso di mancata etichettatura possono comportare la comminazione di una sanzione amministrativa fino a 40.000 euro (in Italia); in Germania tra 100.000 e 200.00 euro e in Francia fino a 30.000 euro. 

È necessario, pertanto, istituire un processo che valuti “caso per caso” in che modo tali requisiti normativi si applichino a ciascuna impresa, in funzione delle soluzioni di imballaggio che vengono da essa utilizzate, e dei Paesi di destinazione dei propri prodotti imballati.


Per informazioni e assistenza:

Servizio Ambiente e Sicurezza – 0422.3155 – sicurezza@cnatreviso.it 


 

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