Green pass e mascherine: le nuove regole dal 1° maggio 2022 Sintesi del decreto legge 24/2022 e dell'ordinanza del 28 aprile 2022

Con il 30 aprile è prevista la cessazione di alcune limitazioni riguardanti l’obbligo di indossare mascherine, all’aperto e al chiuso, e riguardo il green pass per accedere in alcuni luoghi.

Ecco una sintesi delle norme contenute nel decreto legge 24 marzo 2022, n. 24 e nell’ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile scorso.

Green pass 

Il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24 ha fissato, alla data del 1° maggio, l’eliminazione del green pass quale requisito per poter accedere ai luoghi di lavoro.

Dalla medesima data decade il green pass per:

  • bar, ristoranti, anche al chiuso;
  • mense e catering continuativo;
  • spettacoli al chiuso (cinema e teatri) ed eventi sportivi;
  • studenti universitari;
  • centri benessere;
  • attività sportive al chiuso;
  • spogliatoi;
  • convegni e congressi;
  • corsi di formazione;
  • centri culturali, sociali e ricreativi, al chiuso;
  • concorsi pubblici;
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo, casinò;
  • colloqui visivi in presenza coi detenuti;
  • feste al chiuso e discoteche;
  • mezzi di trasporto.

Vaccino e green pass: dove resta l’obbligo

Decade il 15 giugno prossimo l’obbligo vaccinale a carico dei lavoratori appartenenti alle forze dell’ordine, alle forze armate, al personale della scuola e delle università, nonché per i soggetti over 50.

Fino al 31 dicembre 2022 permane l’obbligo vaccinale, pena la sospensione dal lavoro, per gli esercenti le professioni sanitarie e i prestatori di lavoro in ospedale.

Sempre fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo di green pass (rafforzato o base) per i visitatori di RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali, secondo quanto disposto dall’art. 8 del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24.

Obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2

Dal 1° maggio, per i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è in vigore una nuova ordinanza del Ministro della Salute (ordinanza del 28 aprile 2022). 

L’obbligo permane in due contesti:

  1. per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
  • aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
  • mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
  • mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
  1. per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

Strutture sanitarie

Dovranno continuare a indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie:

  • i lavoratori,
  • gli utenti,
  • i visitatori,

delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse:

  • le strutture di ospitalità e lungodegenza,
  • le residenze sanitarie assistite (RSA),
  • gli hospice,
  • le strutture riabilitative,
  • le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti,
  • le strutture residenziali di cui all’articolo 44 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017.

La raccomandazione di indossare mascherine al chiuso

Il Ministero della Salute raccomanda di continuare a indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso. Il datore di lavoro può prevedere eventuali protocolli di sicurezza aggiuntivi al fine di tutelare la salute dei lavoratori. 

Chi non ha più l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie

Risultano esenti dall’obbligo di mascherina:

  • i bambini di età inferiore ai sei anni;
  • le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
  • i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Il controllo sul rispetto delle prescrizioni

I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, come anche i titolari o i gestori dei servizi e delle attività contemplati dall’ordinanza, sono tenuti a verificare che l’utilizzo dei servizi, ivi elencati, avvenga nel rispetto delle prescrizioni dettate.


Per chiarimenti: Enrico Foffani (sindacale@cnatreviso.it – 0422.3155)


 

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