Installazione caldaie a condensazione – art.17 bis L.90/2013

In relazione al proliferare di interpretazioni distorsive e forzate del comma 9 ter dell’art 17 bis della legge n. 90 del 3 agosto 2013, tendenti a spingere verso l’obbligo d’installazione di caldaie a condensazione, senza che il succitato articolo si esprima in tal senso, vi alleghiamo la precisazione del Ministero dello Sviluppo Economico nella quale si specifica chiaramente che i generatori di calore installati dopo il 31 agosto 2013 devono appartenere a, L.lla classe 4 o 5 secondo la classificazione relativa alle emissioni di NOx indicata dalle norme UNI EN 297, 483 e 15502.

La nota del Ministero, fa chiarezza in modo definitivo su quale sia la tipologia dei generatori di calore che possono essere installati in deroga all’obbligo di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto.

Let-MISE-18-dicembre-2013-caldaie-a-condensazione.pdf (228 download)


 

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