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La titolarità del trattamento nel marketing in outsourcing
(Privacy)
Numerose istanze, segnalazioni e richiese di parere sono giunte al Garante da parte di abbonati ai servizi di telefonia, i quali lamentavano contatti commerciali indesiderati nonostante la loro iscrizione nel Registro delle opposizioni.
Dagli accertamenti effettuati è emerso che moltissime società, nelle loro campagne promozionali, si avvalgono di società/terzi che provvedono al contatto coi potenziali clienti e che, alle proteste degli abbonati, declinano ogni responsabilità asserendo che gli outsourcer agiscono in qualità di autonomi titolari di trattamento.
Le indagini hanno invece appurato che la massima parte degli agenti in outsourcing contattano in nome e per conto della società, stipulano su moduli intestati ai proponenti, ricevono da questi istruzioni, aggiornamenti, black list riportanti le utenze telefoniche iscritte nel Registro delle opposizioni. In analogia a quanto disposto con il Provvedimento 12.5.2011 in sede bancaria, teso ad impedire scaricamenti di titolarità e di responsabilità in sede di contenzioso, con il Provvedimento "Titolarità del trattamento di dati personali in capo a soggetti che si avvalgono di agenti per attività promozionali – 15 giugno 2011" (G.U. n. 153 del 4 luglio 2011) il Garante, al fine di tutelare i cittadini contro contatti commerciali indesiderati, ha prescritto:
- il divieto di conferire o far assumere la veste di titolare ai soggetti che non posseggono i requisiti di cui all'art. 28 del Codice della privacy;
- l'obbligo di designare "responsabile del trattamento dati personali" gli agenti in outsourcing che operano in nome e per conto del titolare (art. 29).
Le società hanno tempo, per adeguarsi alle prescrizioni del provvedimento, 60 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.







