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Le novità in materia di contante, assegni e libretti al portatore in vigore dal 13 agosto
Il DL 13.8.2011 n. 138 (manovra di Ferragosto) ha apportato alcune modifiche all'art. 49 del DLgs. 21.11.2007 n. 231. Riguardano i limiti ai trasferimenti tra soggetti diversi di denaro contante, nonché all'utilizzo di assegni "liberi" e libretti al portatore.
In particolare, è stato ridotto da un importo pari o superiore a 5.000 euro ad un importo pari o superiore a 2.500 euro il limite indicato nei co. 1, 5, 8, 12 e 13 dell'art. 49 del DLgs. 21.11.2007 n. 231 con la conseguenza che dal 13 agosto 2011: è vietato il trasferimento di denaro contante (di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore) tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 2.500 euro.
Per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, istituti di moneta elettronica o a Poste Italiane S.p.A.; gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 2.500 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali possono essere richiesti, per iscritto, dal cliente senza clausola di non trasferibilità se di importo inferiore a 2.500 euro; il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 2.500,00 euro. I libretti con saldo pari o superiore a 2.500,00 euro devono essere estinti ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad una somma non eccedente il predetto importo entro il 30.09.2011.







