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Mod. F24 – proroga dei versamenti del mese di agosto 2011
(Lavoro e contrattualistica)
L'art. 3 del DPCM 12/5/11 dispone che:
- gli adempimenti fiscali;
- il versamento delle somme in F24 (artt. 17 e 20, c.4, D.Lgs. n. 241/97);
che hanno scadenza nel periodo compreso tra il 1° ed il 20 agosto 2011, possono essere effettuati entro il 20 agosto 2011, senza alcuna maggiorazione. Considerato che il 20 agosto 2011 cade di sabato, le dichiarazioni e i versamenti scadenti tra il 1° e il 20 agosto possono essere effettuati entro lunedì 22 agosto 2011.
Per quanto di interesse dei sostituti d'imposta, si evidenziano i seguenti adempimenti ammessi al differimento al 22 agosto 2011:
- modd. 770/2011 Ordinario e Semplificato – trasmissione telematica delle dichiarazioni (la trasmissione quest'anno fruisce del differimento perchè può essere effettuata entro il 1° agosto 2011, in quanto il termine del 31 luglio cade di domenica);
- trattenute operate a seguito da conguagli relativi ai modd. 730/2011 – versamento delle somme trattenute dalle competenze di luglio 2011 corrisposte nel medesimo mese;
- ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati soggetti a tassazione ordinaria, separata o a titolo d'imposta sostitutiva del 10% corrisposti nel mese di luglio – versamento;
- rata di addizionale regionale Irpef trattenuta sulle competenze erogate a Luglio a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno 2010, ovvero versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale Irpef 2010 e 2011 trattenuta sulle competenze erogate a Luglio a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro – versamento;
- rata di addizionale comunale Irpef (saldo 2010 e/o acconto 2011) trattenuta sulle competenze erogate a Luglio a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno, ovvero versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale Irpef trattenuta sulle competenze erogate a Luglio a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro – versamento;
- ritenute alla fonte su provvigioni, redditi di lavoro autonomo e redditi diversi corrisposti nel mese di luglio – versamento;
- ritenute operate sui corrispettivi corrisposti nel mese di luglio per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa o qualificabili come redditi "commerciali" occasionali – versamento da parte di condomini (sostituti d'imposta);
- contributi INPS dovuti sulle retribuzioni di competenza del mese di Luglio – versamento da parte dei datori di lavoro;
- ravvedimento operoso "breve" (nei 30 giorni) dei tributi omessi in scadenza il 16 Luglio 2011 – versamento tributo, interessi e sanzione ridotta (sebbene il versamento avvenga il 22 agosto, la sanzione resta dovuta nella misura ridotta prevista per il ravvedimento "breve" e non sono dovuti ulteriori interessi per il periodo dal 16 al 22 agosto);
- maggiori ritenute dovute sulle somme correlate alla produttività corrisposte ai dipendenti nei mesi di gennaio e febbraio in assenza di accordi e contratti collettivi aziendali o territoriali (circ. 10/5/11, n. 19/E) – versamento ritenuta e relativi interessi.
PARTICOLARITA' – Sulla base delle precisazioni fornite dall'INPS, per le aziende autorizzate al differimento degli adempimenti contributivi per il mese di Luglio, per ferie collettive, i giorni di differimento decorreranno dal 16 Agosto, mentre gli interessi da differimento decorreranno dal 22 Agosto.
- contributi a enti e casse riscossi tramite mod. F24 in scadenza il 16/8/2011 – versamento;
- contributi alla Gestione separata INPS dovuti sui compensi corrisposti nel mese di luglio a collaboratori coordinati e continuativi, venditori a domicilio, associati in partecipazione, lavoratori autonomi occasionali, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatorie – versamento da parte di committenti e associanti;
- premi assicurativi INAIL – versamento della rata del premio INAIL relativo al saldo 2010 e all'acconto 2011, risultante da autoliquidazione, in scadenza al 16 agosto 2011.
Continuano a non beneficiare della proroga i tributi e contributi, da versare mediante utilizzo del modello F23 o con modalità diverse dal Modello F24, con sola esclusione dei contributi Ipsema (marittimi), i quali, sebbene non siano versati con modello F24, godono del differimento.







