Modifiche alla SCIA dalla manovra economica di ferragosto

(Ambiente e sicurezza)

Le modifiche introdotte alla norma riguardante il procedimento della Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA (art. 19 L. n. 241/1990), sono così riassumibili:

– è stato reso esplicito che l’intervento limitato dell’amministrazione decorsi i termini prestabiliti riguarda anche la SCIA edile. Il decreto legge, modificando il comma 4 del suddetto art. 19, ha chiaramente indicato che decorsi i 30 giorni dalla presentazione della SCIA edile, all’amministrazione competente è permesso intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale;

– viene ribadito che rimangono applicabili, fatte salve le disposizioni precedentemente indicate e quelle che comportano la reclusione da 1 a 3 anni in caso di dichiarazioni o attestazioni false (art. 19 co. 6 L. n. 241/1990), le disposizioni relative alla vigilanza sull’attività urbanistico – edilizia, quelle imposte da leggi regionali e le responsabilità e sanzioni previste dal Testo Unico Edilizia (art. 19 co. 6 – bis L. n. 241/1990);

– è stato definito che la SCIA, trattandosi di un atto di natura privata non assimilabile ad un provvedimento dell’amministrazione, non si configura come direttamente impugnabile. Pertanto eventuali soggetti interessati e contro-interessati, decorsi i termini previsti dal suddetto art. 19 qualora ritengano di essere stati lesi nei propri diritti dovranno sollecitare l’amministrazione interessata ad effettuare i controlli di competenza per verificare eventuali inadempienze. In caso di inerzia da parte dell’amministrazione nell’effettuazione di tali verifiche, l’interessato potrà richiedere al giudice l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere entro un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento (art. 31 D.Lgs. n. 104/2010 – riordino del processo amministrativo). 

 


 

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