Novità del decreto sviluppo e della manovra correttiva 2011

Sono state approvate nuove disposizioni, qui in sintesi:

ESONERO COMUNICAZIONE P.S. PER CESSIONE DI IMMOBILI

In caso di trasferimento di immobili la registrazione del relativo contratto “assorbe” l’obbligo di presentare al Comune il modulo per la comunicazione della cessione.

PRIVACY E TRATTAMENTO DATI PER FINALITA’ AMMINISTRATIVO/CONTABILI

Sono confermate le seguenti novità in materia di Privacy:

Tali finalità sono perseguite dalle organizzazioni  interne, funzionali all’adempimento di obblighi contrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro, alla tenuta della contabilità nonché all’ applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale – assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro;

ISCRIZIONE ALL’ALBO PROVINCIALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE MEDIANTE “COMUNICA”

  • esonero dall’applicazione delle disposizioni ex D.Lgs. n. 196/2003 relativamente al trattamento dei dati personali riferiti a persone giuridiche, imprese, enti ed associazioni nell’ambito dei rapporti intercorrenti esclusivamente tra i predetti soggetti per finalità amministrativo – contabili.
  • sostituzione del DPS con un’ autocertificazione per i soggetti che trattano esclusivamente dati personali non sensibili ovvero come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti/collaboratori, compresi quelli del coniuge e dei parenti di tali soggetti.
     

In sede di conversione in legge è stato previsto che per l’avvio di un’attività d’impresa qualificata “artigiana”, il soggetto interessato presenta una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti mediante ComUnica.

Per effetto di tale dichiarazione l’impresa è iscritta all’Albo provinciale delle imprese artigiane ed annotata nella sezione speciale del Registro delle Imprese.

E’ demandata alle Regioni attraverso le CCIAA, la definizione delle modalità di controllo dei requisiti.

 

DETRAZIONI IRPEF 36%

E’ confermata, ai fini della fruizione della detrazione IRPEF del 36% sulle spese per gli interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio, l’abrogazione dell’obbligo:

  • Comunicazione inizio lavori

E’ soppresso l’obbligo di inviare la raccomandata di comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara.

  • Indicazione in fattura del costo della manodopera

E’ stato eliminato l’obbligo di indicare, in relazione ai lavori agevolabili al 36%, il costo della manodopera in fattura, precedentemente previsto dalla Legge n. 244/2007.

SEMPLIFICAZIONI FISCALI

Abolizione, per lavoratori dipendenti e pensionati, dell’obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi alle detrazioni per familiari a carico.

L’obbligo sussiste solo in caso di variazione dei dati.

 

CONTABILITA’ SEMPLIFICATA

Aumento del limite di ricavi, alle imprese individuali, società di persone per la tenuta della contabilità semplificata:

 

ATTIVITA’

VECCHIO LIMITE

Fino al 2010

NUOVO LIMITE

Dal 2011

Prestazioni di servizi

€ 309.874,14

€ 400.000

Altre attività/commercio

€ 516.456,90

€ 700.000

 

Di conseguenza, le imprese obbligate alla contabilità ordinaria per aver conseguito nel 2010 ricavi superiori ai vecchi limiti ma non superiori ai nuovi limiti, possono tenere la contabilità semplificata già per il 2011. A far data dal 14.05.2011, potranno limitarsi a tenere solo i registri IVA e non più la partita doppia.

I limiti previsti per le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale non sono stati modificati, e pertanto rimangono fissati a € 309.874,14 per le imprese di prestazioni di servizi ed a € 516.456,90 per le imprese commerciali. Queste ditte restano con IVA mensile.

Periodo d’imposta di deducibilità di costi non superiori a €1.000

Le imprese in contabilità semplificata possono dedurre interamente nel periodo d’imposta di ricevimento della fattura le spese a condizione che le stesse siano:

  • riferite a contratti a corrispettivi periodici;
  • di competenza di 2 periodi d’imposta;
  • di ammontare non superiore a € 1.000. Pertanto non si eseguono più le scritture di ratei e risconti a fine anno.

 

ELENCHI CLIENTI/FORNITORI

Econfermato l’esonero dalla comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate delle operazioni effettuate nei confronti di soggetti privati di importo superiore a € 3.000 (€ 3.600 qualora sia emessa ricevuta/scontrino fiscale) se il relativo pagamento è effettuato mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari e banche.

 

ESONERO COMPILAZIONE SCHEDA CARBURANTE

E’ confermata l’abolizione dell’obbligo di tenuta della scheda carburante da parte di imprese/lavoratori autonomi per la certificazione degli acquisti di carburante qualora il relativo pagamento sia effettuato tramite carte di credito, di debito o prepagate.

L’applicazione di tale disposizione pone la questione delle modalità di registrazione dei rifornimenti e di detrazione dell’IVA (non disponendo di un documento equiparato alla fattura ciò non dovrebbe essere possibile).

DISTRUZIONE BENI E ATTESTAZIONE MEDIANTE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

E’ confermata la modifica in base alla quale è innalzato da € 5.164,57 a € 10.000 il limite del valore dei beni nell’ipotesi di distruzione degli stessi, attestandola mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

DOCUMENTO RIEPILOGATIVO MENSILE

E’ confermato l’innalzamento da € 154,94 a € 300 dell’importo delle fatture ricevute per le quali l’annotazione ai fini IVA può essere effettuata mediante la registrazione di un unico documento riepilogativo mensile, nel quale sono riportati i numeri delle fatture, l’ammontare complessivo delle operazioni e dell’IVA, distinti per aliquota.

 

RISCOSSIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – INPS

Semplificazioni relative alla riscossione dei contributi previdenziali risultanti da liquidazione, controllo delle dichiarazioni dei redditi:

  • l’attribuzione all’INPS della competenza della riscossione (in precedenza riservata all’Agenzia delle Entrate);
  • l’emissione da parte dell’INPS di un unico avviso di addebito avente valore esecutivo, con la conseguenza che il mancato pagamento delle somme in esame comporterà la riscossione coattiva.

 

RIAPERTURA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

E’ confermata la riapertura della possibilità di rideterminare il costo di acquisto di:

  • terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
  • partecipazioni non quotate di s.n.c. – s.a.s. – s.r.l., possedute alla data dell’01.07.2011, da parte di persone fisiche.

E’ fissato al 30.06.2012 il termine entro il quale provvedere:

  • alla redazione ed all’asseverazione, da parte di un professionista abilitato, della perizia di stima che deve individuare il valore del terreno/partecipazione all’01.07.2011;
  • al versamento dell’imposta sostitutiva calcolata applicando al valore del terreno o della partecipazione risultante dalla perizia di stima, le seguenti aliquote:
  • 2% per le partecipazioni non qualificate;
  • 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.

 

LE NOVITA’ DELLA MANOVRA CORRETTIVA (DL 06.07.2011, n. 98)

IMPOSTA DI BOLLO SUI DEPOSITI TITOLI

Nuovi importi dell’imposta di bollo dovuta per le comunicazioni periodiche relative ai depositi di titoli:

IMPOSTA DI BOLLO PER OGNI ESEMPLARE

 

Fino al 2012

Per qualsiasi

 valore

del deposito

Periodicità invio

Ammontare imposta fissa

annuale

€ 120,00

semestrale

€   60,00

 

 

Dal 2013

Se valore nominale

inferiore a € 50.000,00

annuale

€ 150,00

semestrale

€   75,00

Se valore nominale superiore a € 50.000,00

annuale

€ 380,00

semestrale

€ 190,00

 

RITENUTA SU LAVORI AGEVOLABILI 36% o 55%

E’ ridotta dal 10% al 4% la ritenuta a titolo d’acconto sui bonifici bancari effettuati dai contribuenti in relazione a spese per:

  • interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione IRPEF del 36%);
  • interventi di risparmio energetico (detrazione del 55%).

“SUPER BOLLO” AUTOVEICOLI

Dal 2011 è introdotta un’addizionale della tassa automobilistica:

  • per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose;
  • pari a € 10,00 per ogni kW di potenza superiore a 225 kW.

Le modalità ed i termini di versamento saranno individuati da un apposito Provvedimento.

STUDI DI SETTORE

Gli studi di settore devono essere pubblicati in G.U. entro il 31.12 “del periodo d’imposta nel quale entrano in vigore”. Eventuali integrazioni per tenere conto degli andamenti economici devono essere pubblicate in G.U. entro il 31.03 “del periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in vigore”.

E’ stata estesa la possibilità di effettuare l’accertamento induttivo nelle ipotesi di:

  • omessa o infedele indicazione dei dati previsti dal modello degli studi di settore;
  • indicazione di cause di esclusione/inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti.

SANZIONI PER VERSAMENTI CON RITARDO ENTRO 15 GIORNI

La sanzione applicabile in caso di omesso/tardivo versamento (30%) è ridotta, per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 15 giorni, ad un importo pari ad 1/15 per ciascun ritardo, è estesa a tutti i versamenti.

Pertanto la sanzione prevista è pari al 2% per ogni giorno di ritardo, fino al 15° dovuta in caso di ravvedimento operoso.

ELENCHI CLIENTI FORNITORI – COMUNICAZIONE DEGLI OPERATORI FINANZIARI CHE EMETTONO CARTE DI CREDITO

In merito all’obbligo di comunicazione delle operazioni di importo pari o superiore a € 3.000/3.600 al lordo IVA (operazioni eseguite nei confronti di privati) è stato chiarito che sono escluse dalla comunicazione se il pagamento dei corrispettivi avviene tramite carte di credito emesse da operatori finanziari, già tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate tali movimentazioni.

NUOVO REGIME PER LE NUOVE IMPRESE

Al fine di favorire la costituzione di nuove imprese, in particolare da parte di giovani o di coloro che perdono il posto di lavoro, è introdotto un nuovo regime delle “nuove iniziative”.

Dal 2012 l’attuale regime dei minimi è applicabile, per il periodo d’imposta di inizio dell’attività e per i 4 successivi, esclusivamente alle persone fisiche che:

  • intraprendono un’attività d’impresa o di lavoro autonomo;
  • l’hanno intrapresa dal 2008.

Il nuovo regime è applicabile alle seguenti condizioni:

  • il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non costituisca, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.

L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali dovuta sul reddito conseguito da tali soggetti è pari al 5%.

Un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate chiarirà le modalità attuative.

I vecchi minimi adotteranno un nuovo regime semplificato e verseranno l’IVA annualmente (sono esclusi da IRAP, ma pagano l’IRPEF e le addizionali regionali e comunali).

RECLAMO E MEDIAZIONE

Per le controversie relative ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate notificati dall’01.04.2012 di valore non superiore a € 20.000 il contribuente che intende proporre ricorso è tenuto, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, a presentare preliminarmente reclamo alla Direzione provinciale/regionale che ha emanato l’atto.

  • Il reclamo può contenere una proposta motivata di mediazione della controversia;
  • l’Amministrazione destinataria del reclamo se non intende accogliere la “proposta” del contribuente formula d’ufficio una proposta di mediazione;
  • decorsi i 90 giorni se il reclamo non è stato accolto o non si è conclusa la mediazione il reclamo produce gli effetti del ricorso;
  • in caso di giudizio la parte soccombente è condannata a rimborsare, oltre alle spese di giudizio, una somma pari al 50% delle medesime a titolo di rimborso per gli oneri sostenuti per la nuova procedura in commento.

 

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