PEC: chiarimenti "operativi" in vista della scadenza del 29/11/2011

1) SOGGETTI OBBLIGATI E SOGGETTI  ESCLUSI

Soggetti per i quali la comunicazione della PEC è obbligatoria entro il 29/11/2011

  • Società di capitali e di persone
  • Società semplici
  • Società cooperative
  • Società in liquidazione
  • Società estere con una o più sedi in Italia
  • Società consortili

Soggetti per i quali la comunicazione della PEC non è al momento obbligatoria

  • Consorzi puri
  • Imprese individuali
  • Associazioni
  • Fondazioni
  • Società estere limitatamente per le unità locali
  • G.E.I.E.

Nota: resta sottinteso l’obbligo per i Professionisti iscritti in ordini o albi

Come riferito da Infocamere, le Imprese individuali che, seppur non rientrando in tale obbligo, scelgano volontariamente di dotarsi di Pec e di comunicarla al RI, se decideranno di farlo entro la scadenza del 29/11/2011, potranno usufruire delle stesse esenzioni previste per le società (bolli e diritti=zero).

2) SOGGETTI LEGITTIMATI AL DEPOSITO
Sono legittimati al deposito:
• legale rappresentante;
• amministratore;
• socio di s.n.c. e società semplice;
• accomandatario di s.a.s.;
• commercialista incaricato ai sensi d. lgs 139/05;
• soggetto delegato.

3) MODALITA’ DI COMUNICAZIONE
Le modalità di comunicazione della PEC al Ri sono:
– ComUnica Fedra (selezionare il modello S2, riquadro 5);
– ComUnica Starweb: dal 10 novembre 2011 verrà rilasciata una nuova versione che agevolerà ulteriormente la comunicazione al Registro delle Imprese della PEC delle società; nel menu principale di Starweb (a sinistra) viene proposto il nuovo gruppo di funzioni dedicate allo scopo "Comunicazione PEC Società";
– procedura on line messa disposizione sul sito del Registro Imprese.

Devono essere compilati i soli campi relativi all'indirizzo di posta elettronica certificata (nome casella; domino casella; data atto che coincide con la data di spedizione della pratica).

Il soggetto legittimato deve apporre la propria firma digitale sulla/e distinta/e (“distinta Comunica” / “distinta Fedra”).

4) BOLLI E DIRITTI
L’importo dei bolli e dei diritti di segreteria deve essere a zero; la modalità di assolvimento del bollo deve essere “esente”.
La richiesta di iscrizione del solo indirizzo della posta elettronica certificata e le sue successive variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dal pagamento del diritto di segreteria. In caso contrario, ad esempio unitamente alla variazione di indirizzo o altro, la domanda sarà soggetta all’imposta di bollo ed ai diritti di segreteria dovuti per tale adempimento.

5) POSSIBILITA’ DI COMUNICARE UNA PEC DI CUI NON SI E’ TITOLARI
E’ possibile indicare l’indirizzo PEC dello studio professionale al quale ci si affida o di altra società cui l’impresa sia giuridicamente o economicamente collegata.
L’indirizzo PEC comunicato deve essere valido e attivo. Non deve essere comunicata la “PEC del cittadino” che non può essere utilizzata dall'impresa e pertanto non può essere iscritta al Registro Imprese e neppure usata come domicilio elettronico dell’impresa dove notificare le ricevute previste per la pratica.

6) MODIFICHE
Ogni variazione inerente l’indirizzo di posta elettronica certificata (ad esempio modifica del nome) già iscritta al Registro Imprese deve essere comunicata entro 30 giorni dall’evento, fatta eccezione per il caso di rinnovo.

7) SANZIONI
Alle richieste di iscrizione inviate dopo il 29/11/2011 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 2630 c.c. per le omesse comunicazioni al Registro Imprese, nei termini prescritti.

 


 

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