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Pignoramento dello stipendio – nuovi limiti applicabili ai debiti nei confronti di Equitalia
Il decreto sulle semplificazioni fiscali ha previsto una riduzione della quota parte di stipendio che, in caso di compensi bassi e medio-bassi, può essere aggredita dall'Agente della riscossione (Equitalia).
In caso di debiti scaduti, Equitalia può ottenere il pignoramento dello stipendio e il pagamento delle somme direttamente da parte del datore di lavoro, nel rispetto dei seguenti nuovi limiti:
• se lo stipendio mensile non supera 2.500 euro, la quota pignorabile è 1/10;
• se lo stipendio mensile è compreso tra 2.500 e 5.000, la quota è pari a 1/7;
• se lo stipendio mensile supera i 5.000 euro, la quota massima opera nella misura ordinaria di 1/5.
Riferimenti: art. 3, c. 5, D.L. n. 16/2012







