Tel. 0422.3155
Reati ambientali: modifiche al sistema sanzionatorio
(Ambiente e Sicurezza)
È stato pubblicato il decreto legislativo che recepisce le Direttive Europee sulla tutela penale dell'ambiente (2008/99), sull'inquinamento provocato dalle navi (2009/123 di modifica della direttiva 2005/35) e introduce alcune modifiche al sistema sanzionatorio del D. lgs. 152/06 e del D. Lgs. 205/2010 sul SISTRI e sui registri e formulari. (D.Lgs. 121 del 7 luglio 2001).
Il decreto inoltre estende ai reati ambientali l'applicazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti del D.Lgs 231/2001.
* Il provvedimento recepisce l'obbligo imposto dall'UE di introdurre la responsabilità delle persone giuridiche, prevista dal D. Lgs. 231/2001, anche per i reati ambientali.
Le nuove sanzioni, come previsto da questa disciplina, sono articolate in sanzioni pecuniarie per quote variabili da 258 a 1.549 euro, a discrezione del giudice in base alla gravità della condotta. A queste si affiancano sanzioni interdittive, in via preventiva, che possono arrivare sino al commissariamento dell'ente, alla sospensione della sua attività oppure al divieto di pubblicità ed alla revoca delle autorizzazioni o licenze.
– Sono contemplate due nuove specie di reato che di conseguenza vengono introdotti come reato anche nel codice penale:
– art. 727 -bis c.p. "Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette";
– art. 733 – bis c.p. "Distruzione e deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto".
– Vengono inclusi alcuni reati previsti nel TU ambientale (D. Lgs. 152/06):
a) per la Parte IV sui rifiuti, si applicano all'ente le sanzioni pecuniarie per i reati di:
– "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata" (art. 256)
– "Bonifica dei siti" (art. 257)
– "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari"(art. 258),
– "Traffico illecito di rifiuti" (art. 259)
– "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti" (art. 260)
– "Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistri" (art. 260-bis).
b) Per la Parte III, sulla tutela delle acque e la parte V, sulle emissioni in atmosfera, sono previste sanzioni pecuniarie anche per i reati di:
– scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137)
– superamento dei valori limite di emissione che determinano anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279).
– Sono sanzionati anche reati relativi alla violazione di disposizioni sull'inquinamento provocato dalle navi (D. Lgs. 202/2007 art. 8 co. 1 e 2, art. 9 co. 1 e 2) e sulla cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono (Legge 549/93 art. 3 co. 6).
* Introduce anche sanzioni relative al Sistri, con decorrenze diverse legate alla data di entrata in funzione del sistema per le diverse categorie.
* Reintroduce infine l'esonero dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti per la fase di trasporto dei propri rifiuti, a favore di alcune categorie che, avendone la facoltà, non aderiscono al sistri:
– gli enti e imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, e che derivano dalle attività di scavo.
– gli imprenditori agricoli che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi.
Ovviamente per questi soggetti resta vigente l'obbligo del FIR.







