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Registro di carico e scarico dei rifiuti: esonero di alcuni soggetti
Ambiente e Sicurezza
Nel decreto che ha esteso alle persone giuridiche la responsabilità amministrativa per danni ambientali è contenuto anche l'esonero dalla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti a favore di alcuni soggetti.
Per l'attività di trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 212 co.8, sono esonerate dall'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti alcune categorie di soggetti che, avendone la facoltà, non aderiscono al Sistri:
– gli imprenditori agricoli definiti dall'art. 2135 del codice civile;
– gli enti e le imprese che producono rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione e scavo.
Questa disposizione entra in vigore a partire dal 16/08/2011.







